Nuovi regolamenti Dublino e Eurodac per procedure Dublino più efficienti

Berna, 14.08.2013 - Oggi il Consiglio federale ha deciso di recepire i nuovi regolamenti Dublino III e Eurodac, con riserva di approvazione in sede parlamentare. Adottando i due strumenti intende rendere più efficienti le procedure Dublino e semplificare il trasferimento dei richiedenti l’asilo nello Stato competente. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia avvia oggi la consultazione, che terminerà il 15 novembre 2013.

Il nuovo regolamento Dublino III si prefigge di rendere più efficiente il sistema Dublino. Allo scopo prevede nuove scadenze, vincolanti, che accelerano le singole tappe nella procedura Dublino. D'altro canto, il regolamento si propone di rafforzare le garanzie giuridiche a favore degli interessati: gli Stati Dublino dovranno contemplare, nel diritto nazionale, la possibilità dell'effetto sospensivo per i richiedenti che ricorrono contro la decisione d'asilo. Il regolamento contiene poi una nuova disposizione che disciplina le condizioni e la durata della carcerazione amministrativa per le persone nella procedura Dublino.

Meccanismo di preallarme
Il regolamento Dublino III introduce inoltre un meccanismo di preallarme e di gestione crisi: se emerge che in uno Stato - a seguito dell'elevata pressione migratoria - non è più garantita l'applicazione corretta e integrale del regolamento Dublino III, tale Stato è invitato a elaborare, con il sostegno degli altri Stati aderenti, un piano d'azione preventivo oppure, se la situazione s'inasprisse, un piano di emergenza.

Adeguamento delle basi legali per la banca dati Eurodac
Il nuovo regolamento Eurodac prevede la trasmissione di ulteriori dati dei richiedenti al sistema centrale Eurodac. Inoltre saranno accessibili e contrassegnati i dati dei rifugiati riconosciuti - oggi non consultabili nel sistema centrale.

Il contrassegno semplificherà l'identificazione di chi è già stato riconosciuto come rifugiato da uno Stato Dublino. Se la persona soggiorna illegalmente in un altro Stato, può quindi essere ritrasferita nello Stato di accoglienza sulla base dei pertinenti accordi di riammissione.

D'ora in avanti gli Stati Dublino ed Europol potranno, a determinate condizioni, accedere ai dati nel sistema Eurodac, al fine di prevenire minacce o perseguire reati. Tale possibilità resta tuttavia preclusa alla Svizzera e agli altri Stati associati. Al presente, le autorità di polizia e di giustizia svizzere non possono accedere a questi dati. Dal canto loro, gli altri Stati Dublino e Europol non possono accedere, a scopi di perseguimento penale, ai dati registrati in Eurodac dalla Svizzera.

L'attuazione di questo sviluppo Dublino/Eurodac richiede un adeguamento della legge sugli stranieri e della legge sull'asilo; la Svizzera ha tempo fino al 3 luglio 2015 per aggiornare le proprie basi legali.


Indirizzo cui rivolgere domande

Gaby Szöllösy, Ufficio federale della migrazione, tel. +41 31 325 98 80



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Il Consiglio federale
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Dipartimento federale di giustizia e polizia
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