Il Consiglio federale resta fedele alle procedure per evitare la doppia imposizione intercantonale

Berna, 03.07.2013 - Il Consiglio federale non intravede nessuna possibilità di semplificare le procedure per evitare la doppia imposizione intercantonale. Come espone in un suo rapporto in adempimento di un rispettivo postulato, il Consiglio federale ritiene che eventuali cambiamenti costituirebbero un’ingerenza nel sistema fiscale federalistico e nell’autonomia fiscale dei Cantoni.

Il rapporto approvato in data odierna affronta in particolare la questione se in futuro la tassazione delle persone fisiche possa essere effettuata solo nel Cantone di domicilio, se ai fini del calcolo dell’imposta gli interessi passivi debbano essere considerati diversamente e se le disposizioni del Cantone di domicilio possano essere dichiarate vincolanti per l’accertamento delle spese di conseguimento del reddito e delle deduzioni sociali. Secondo il Consiglio federale nessuna di queste varianti è adatta a semplificare le procedure. In particolare l’armonizzazione materiale delle deduzioni sociali costituirebbe una notevole ingerenza nel sistema fiscale federalistico. Qualora fossero eseguite solo nel Cantone di domicilio (domicilio fiscale principale), le procedure di tassazione diventerebbero più complesse e non apporterebbero la semplificazione auspicata. Tuttavia, il Consiglio federale incarica il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di esaminare, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), se in caso di ricorsi concernenti la doppia imposizione non debbano essere adite, ai sensi di un’eccezione, tutte le istanze cantonali.

Nel postulato (11.3624) la consigliera nazionale Viola Amherd aveva incaricato il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento un rapporto su come il divieto della doppia imposizione intercantonale potesse essere attuato in modo più agevole per i cittadini. Le procedure sarebbero troppo complesse e offrirebbero poca certezza giuridica.

Doppia imposizione intercantonale e suo divieto

Il compito di evitare la doppia imposizione intercantonale spetta sostanzialmente ai Cantoni. La sovranità fiscale dei Cantoni implica tuttavia che i contribuenti con relazioni economiche in più Cantoni possono subire una doppia imposizione. In virtù della Costituzione federale (art. 127), la Confederazione prende i provvedimenti necessari per evitare questa doppia imposizione. Il Tribunale federale ha elaborato una serie di norme intese a evitare la doppia imposizione, tutelando per quanto possibile l’autonomia cantonale sancita nel diritto tributario.


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