Proteggere meglio le donne dalla violenza

Berna, 03.07.2013 - Il Consiglio federale intende proteggere meglio donne e bambine dalla violenza di genere. A tal fine, mercoledì, ha adottato la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. La Convenzione colma le lacune nel diritto penale degli Stati membri in relazione al perseguimento penale, alla prevenzione e alla protezione delle vittime. La Svizzera firmerà prossimamente la cosiddetta Convenzione di Istanbul.

La Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica è il primo accordo internazionale che protegge le donne da qualsiasi forma di violenza, inclusa la violenza domestica. Sancisce esplicitamente il principio dell'uguaglianza tra uomo e donna e punisce diverse forme di violenza nei confronti delle donne, in particolare la violenza fisica, psichica e sessuale, lo stalking, i matrimoni forzati e le mutilazioni genitali femminili.

La Convenzione contiene inoltre disposizioni in materia di prevenzione e protezione delle vittime, tra cui programmi di trattamento per gli autori dei reati, la formazione di professionisti e un numero sufficiente di rifugi per le donne vittime di violenza. Sono inoltre previsti il divieto di avere contatti e il divieto di avvicinamento per gli autori dei reati, termini di prescrizione sufficientemente lunghi e, in materia d'asilo e di migrazione, titoli di dimora autonomi per le vittime.

Sul piano federale, il diritto svizzero dispone già ampiamente degli strumenti necessari per l'attuazione della Convenzione. Sono da evidenziare in particolare le nuove fattispecie del matrimonio forzato e della mutilazione genitale femminile nel Codice penale. Riguardo allo stalking, la Svizzera, con le normative di diritto civile e penale, supera addirittura i requisiti della Convenzione.

Nei singoli ambiti occorre ancora esaminare in modo approfondito se sussiste un'ulteriore necessità di legiferare. Si potrebbe ipotizzare in particolare la punibilità di chi attira un'altra persona all'estero a scopo di matrimonio forzato oppure di chi è complice di vie di fatto. Si presuppone inoltre che i Cantoni dispongano in ampia misura degli strumenti richiesti nel loro ambito di competenza.


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