Il Consiglio federale concretizza la riforma Previdenza per la vecchiaia 2020

Berna, 21.06.2013 - Il Consiglio federale ha approvato gli assi della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020, il cui obiettivo principale è garantire il mantenimento del livello delle prestazioni. Le misure proposte concretizzano le grandi linee approvate il 21 novembre 2012 e permettono di consolidare il finanziamento del sistema di previdenza. Il Consiglio federale porrà in consultazione il progetto entro la fine dell'anno.

La riforma si basa su un approccio globale che pone l'accento sulla tutela degli interessi degli assicurati. Questo approccio, che prevede un migliore coordinamento tra il 1° e il 2° pilastro, permette al Consiglio federale di garantire la trasparenza della riforma per tutta la durata del processo. Il progetto sarà presentato in un unico messaggio del Consiglio federale. La riforma prevede le misure seguenti:

  • Età di riferimento per il pensionamento: sia gli uomini che le donne avranno diritto a una rendita completa, se andranno in pensione a 65 anni. Questa soglia d'età varrà per il 1° e per il 2° pilastro. Il passaggio da 64 a 65 anni per le donne contribuirà a migliorare le prestazioni LPP. Gli assicurati continueranno ad avere la possibilità di anticipare o rinviare la riscossione della rendita. In caso di rinvio l'importo della rendita aumenterà, in caso di anticipazione diminuirà.
  • Flessibilizzazione del pensionamento: le persone con redditi medi e bassi (fino a un massimo di 50 000 o di 60 000 franchi all'anno) che hanno versato contributi AVS all'età di 18, 19 e 20 anni potranno andare in pensione anticipatamente senza subire una riduzione della rendita o con una riduzione moderata. Questa misura sarà particolarmente favorevole alle donne.
  • Riscossione parziale della rendita: in futuro sarà possibile passare gradualmente dalla vita attiva alla pensione. A partire dai 62 anni, i salariati potranno decidere di continuare a lavorare a tempo parziale e percepire al contempo nella misura desiderata le prestazioni di vecchiaia.
  • Aliquota minima di conversione LPP: l'aliquota sarà ridotta progressivamente di 0,2 punti percentuali all'anno per 4 anni, passando dall'attuale 6,8 al 6,0 per cento.
  • Per garantire il mantenimento del livello delle prestazioni obbligatorie LPP sono previste le misure seguenti:
  1. Il processo di risparmio durerà almeno fino a 62 anni invece degli attuali 58. Concretamente, questa misura limita la possibilità di prefinanziare individualmente il pensionamento anticipato. Restano possibili regolamentazioni collettive in materia di pensionamento flessibile. Inoltre, sarà valutata la possibilità di far iniziare il processo di risparmio già prima degli attuali 25 anni.
  2. La deduzione di coordinamento sarà ridotta e reimpostata in modo favorevole ai lavoratori con redditi bassi, a quelli a tempo parziale e a quelli con più datori di lavoro. Questa misura è particolarmente favorevole alle donne.
  3. Un finanziamento supplementare garantirà il mantenimento del livello delle prestazioni della generazione transitoria.
  • Trasparenza degli istituti di previdenza: la trasparenza sarà migliorata attraverso varie disposizioni, che concerneranno in particolare la quota legale, la pubblicazione di contabilità separate, la creazione di strumenti che impediscano i finanziamenti trasversali nonché la trasparenza delle spese di amministrazione e di amministrazione del patrimonio.
  • Tasso d’interesse minimo LPP: il tasso sarà fissato alla fine dell'anno alla luce dei rendimenti degli investimenti e non più in autunno per l'anno seguente.
  • Prestazioni per i superstiti: le rendite per orfani aumenteranno, mentre quelle per le vedove con figli saranno ridotte e quelle per le vedove senza figli soppresse.
  • Finanziamento aggiuntivo: un finanziamento aggiuntivo procurerà all’AVS le risorse necessarie al mantenimento del livello delle rendite. A tal fine, è proposto un aumento dell’IVA di due punti percentuali al massimo da attuare in due tappe: un primo punto percentuale all'entrata in vigore della riforma e un secondo al momento in cui la situazione finanziaria dell’AVS lo esigesse. Il finanziamento tramite l'IVA permetterebbe di far contribuire solidalmente tutti i membri della società al finanziamento dell'AVS, evitando di far pesare l'intero onere solo sulle persone attive.
  • Meccanismo di intervento: nell'AVS saranno introdotte due soglie di intervento. La prima innescherà un'azione politica (proposta di misure di risanamento) quando si profilerà che il Fondo di compensazione AVS scenderà al di sotto del 70 per cento delle uscite annue. La seconda  farà scattare misure automatiche quando saranno adempiute determinate condizioni, in particolare quando il Fondo AVS risulterà effettivamente inferiore al 70 per cento.
  • Partecipazione della Confederazione alle uscite dell'AVS: la partecipazione della Confederazione sarà ridefinita secondo la volontà espressa dal Consiglio federale già nel 2004 e non dipenderà più esclusivamente dalle uscite dell'AVS. La metà del contributo resterà vincolato all'evoluzione di queste ultime, mentre l'altra metà seguirà l'andamento degli introiti dell'IVA.


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Jürg Brechbühl
Direttore dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
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