Riforma delle ferrovie 2.2: approvata, tra le altre misure, una verifica ragionevole delle linee ferroviarie regionali

Berna, 29.05.2013 - Il Consiglio federale intende agevolare il traffico ferroviario internazionale e assicurare l’efficienza e il finanziamento a lungo termine del traffico viaggiatori regionale. Nell’ambito della seconda fase della riforma delle ferrovie 2 (riforma delle ferrovie 2.2) ha adottato in tal senso diverse modifiche di ordinanza. In futuro, prima di acquistare nuovo materiale rotabile, le linee ferroviarie regionali con una copertura dei costi inferiore al 30 per cento saranno sottoposte a una verifica per stabilire se la loro sostituzione con un’autolinea costituisce un’alternativa efficiente e conveniente per la clientela. A questo riguardo, oltre all’economicità sarà considerata anche la qualità del collegamento; la verifica non implica quindi automaticamente la sostituzione della linea ferroviaria con un servizio di autobus.

Nell’ambito della verifica dei compiti del 2010 il Consiglio federale ha incaricato l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) di valutare l’opportunità che le linee ferroviarie regionali caratterizzate da una bassa copertura dei costi siano sostituite da autolinee. Questa misura, che fa parte di un pacchetto inteso a garantire una politica finanziaria sostenibile a lungo termine, è stata inclusa nella seconda fase della riforma delle ferrovie 2. A seguito delle critiche suscitate dal progetto posto in consultazione nell’autunno scorso, che prevedeva la verifica delle linee con una copertura inferiore al 50 per cento, il Consiglio federale ha deciso di sottoporre a verifica solo le linee con una copertura inferiore al 30 per cento.

La verifica viene svolta prima di approvare nuovo materiale rotabile e di deliberare importanti investimenti infrastrutturali ed è ripetuta dopo dieci anni. La sostituzione delle linee ferroviarie non è automatica; infatti, essa è opportuna soltanto se il servizio di autobus rappresenta un’alternativa efficiente e conveniente per la clientela. Oltre all’economicità si considerano perciò anche il grado di sfruttamento della linea negli orari di punta e le ripercussioni di un’eventuale sostituzione sulla qualità del collegamento. Con ciò il Consiglio federale introduce nel diritto federale una prassi già collaudata in molti Cantoni. 

La Confederazione investe ogni anno circa 870 milioni di franchi nel traffico viaggiatori regionale. Il Consiglio federale, chiamato ad assicurare un utilizzo efficiente del denaro dei contribuenti e a garantire il finanziamento a lungo termine dei trasporti pubblici, è convinto che un’attuazione ragionevole del mandato di verifica delle linee ferroviarie e di una loro eventuale sostituzione con servizi di autobus risponde sia all’interesse di uno sviluppo sostenibile dei trasporti pubblici sia a quello della politica finanziaria e quindi dei contribuenti.

Presupposti tecnici per il traffico ferroviario internazionale

Nell’ambito della riforma delle ferrovie 2.2 il Consiglio federale ha approvato inoltre una serie di modifiche di ordinanza con cui la Svizzera recepisce elementi importanti delle direttive UE sull’interoperabilità e la sicurezza. Le nuove disposizioni, volte ad agevolare il traffico ferroviario internazionale, tengono conto delle peculiarità del sistema ferroviario svizzero: le procedure e i requisiti tecnici stabiliti dalla direttiva sull’interoperabilità sono attuati integralmente soltanto per le tratte ferroviarie che altrimenti causerebbero l’interruzione della rete transeuropea (TEN) ai confini svizzeri; inoltre, gli adeguamenti vengono effettuati solo nel momento in cui si impone comunque l’esecuzione di lavori di rinnovo e di ampliamento (p.es. dei marciapiedi). Per quanto concerne la maggior parte della rimanente rete ferroviaria svizzera a scartamento normale, si sono adattate unicamente le prescrizioni necessarie a consentirvi la circolazione dei veicoli ammessi come interoperabili. Le novità introdotte dalla direttiva sull’interoperabilità non riguardano le ferrovie a scartamento ridotto e le ferrovie a cremagliera a scartamento normale.

L’attuazione della direttiva UE sulla sicurezza, invece, incide sull’organizzazione e la gestione della sicurezza di tutte le imprese ferroviarie svizzere. In futuro, le valutazioni basate su prescrizioni tecniche nazionali saranno svolte a cura di appositi organismi indipendenti.

L’allineamento alle disposizioni dell’UE porta diversi benefici: consentirà alle ferrovie di acquistare componenti dell’infrastruttura ferroviaria su un mercato europeo armonizzato, usufruendo di una maggiore scelta e dei vantaggi del mercato; nel contempo aprirà importanti sbocchi all’industria ferroviaria svizzera, i cui prodotti potranno essere impiegati più facilmente nell’UE grazie al riconoscimento agevolato delle omologazioni svizzere.

Nell’ambito dell’attuazione della riforma delle ferrovie 2.2 il Consiglio federale ha altresì emanato disposizioni di dettaglio concernenti i bandi pubblici delle autolinee nel traffico regionale viaggiatori, modifiche redazionali dell’ordinanza sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario e adeguamenti dell’ordinanza sugli emolumenti dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT), che disciplina gli importi fatturati dall’UFT per le prestazioni di servizi fornite al settore.

Il Consiglio federale ha inoltre stabilito l’entrata in vigore delle modifiche di legge decise dal Parlamento nell’ambito di questa riforma. Queste modifiche e tutte le altre summenzionate entreranno in vigore il 1° luglio 2013.

Un primo pacchetto della riforma era già stato posto in vigore dal Consiglio federale il 1° dicembre 2012. Questo pacchetto conteneva tra l’altro disposizioni concernenti i viaggiatori sprovvisti di regolare titolo di trasporto. Nei prossimi mesi è prevista l’attuazione di ulteriori elementi della riforma, concernenti la Commissione d’arbitrato in materia ferroviaria e la navigazione interna.


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