Migliorato il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio

Berna, 29.05.2013 - Mercoledì il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla modifica del Codice civile svizzero (CC) con cui intende colmare le lacune nel conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. In futuro, le pretese in materia di previdenza verranno divise anche se al momento del promovimento della procedura di divorzio uno dei due coniugi beneficia già di una rendita di vecchiaia o invalidità.

In caso di divorzio, le pretese nei confronti degli istituti della previdenza professionale costituiscono un importante, se non l'unico, valore patrimoniale a disposizione dei coniugi. È quindi fondamentale chiarire come dividerlo. Conformemente al diritto vigente in materia di divorzio, per principio la prestazione d'uscita accumulata durante il matrimonio va divisa a metà. Se ciò non è possibile, il coniuge creditore ha diritto a un'indennità adeguata, in particolare nel caso in cui per uno dei coniugi si è già realizzato un caso di previdenza per vecchiaia o invalidità.

L'opportunità e la necessità di dividere le pretese in materia di previdenza professionale in caso di divorzio (il cosiddetto conguaglio della previdenza professionale) non sono contestate da nessuno. La legislazione in materia viene tuttavia criticata perché lascia irrisolte questioni importanti. Ai giudici si rimprovera di omologare convenzioni di divorzio contrarie alla legge, violando in tal modo il loro dovere di verificare d'ufficio che sia garantito il conguaglio della previdenza. Ne sono svantaggiate soprattutto le donne che, durante il matrimonio, si sono dedicate all'accudimento dei figli e non dispongono di una previdenza professionale propria sufficiente. Al contempo si richiede anche maggiore flessibilità, soprattutto se al momento del divorzio i coniugi si sono accordati sul conguaglio della previdenza.

I fondi di previdenza vengono divisi ...

La novità principale introdotta dalla revisione della legge prevede per il futuro la divisione dei fondi di previdenza accumulati durante il matrimonio anche se, al momento del promovimento della procedura di divorzio, per uno dei coniugi si è già realizzato un caso di previdenza. A tal proposito, il promovimento della procedura di divorzio costituirà il momento decisivo per la divisione delle pretese di previdenza. Se un coniuge diventa invalido prima dell'età del pensionamento, occorre basarsi sull'ipotetica prestazione d'uscita a cui avrebbe diritto in caso di soppressione della rendita d'invalidità. Se uno dei coniugi beneficia di una rendita d'invalidità dopo l'età del pensionamento o di una rendita di vecchiaia, il conguaglio della previdenza professionale è eseguito dividendo la rendita e il coniuge creditore ottiene una rendita vitalizia.

... ma sono possibili eccezioni

Al contempo il Consiglio federale intende permettere ai coniugi di concordare un rapporto di divisione diverso oppure di rinunciare, in parte o completamente, al conguaglio della previdenza professionale, sempreché ciò non metta a rischio l'adeguatezza della previdenza. Il giudice verifica d'ufficio il rispetto di questa condizione. Sono previste altre eccezioni, per esempio nel caso in cui la divisione a metà non sia ragionevolmente esigibile.

Altri punti della revisione

Il Consiglio federale vuole che in futuro gli istituti di previdenza e di libero passaggio siano obbligati ad annunciare periodicamente all'Ufficio centrale del 2° pilastro tutti i titolari di averi di previdenza, agevolando in tal modo il compito dei giudici del divorzio che, per il conguaglio della previdenza, devono tenere conto di tutti gli averi previdenziali. Altre misure sono volte a impedire che durante il matrimonio un fondo di previdenza sia versato a un coniuge senza che l'altro coniuge ne sia informato, nonché a garantire che, nel contesto del conguaglio della previdenza, sia trasferita una quota equa dell'avere di vecchiaia obbligatorio secondo la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Infine, se non vi sono altre possibilità, un coniuge deve poter chiedere la conversione in rendita dell'avere previdenziale versatogli presso l'istituto collettore in seguito al divorzio.

La revisione chiarirà anche le questioni internazionali che possono porsi nell'ambito del conguaglio della previdenza professionale. In futuro, per il conguaglio della previdenza e la divisione degli averi presso istituti previdenziali svizzeri saranno competenti unicamente i giudici svizzeri. Così come al divorzio, anche alla procedura di conguaglio sarà applicabile esclusivamente il diritto svizzero.

Per consentire anche ai coniugi già divorziati di beneficiare dei miglioramenti apportati al conguaglio della previdenza, la revisione della legge prevede che le rendite attribuite secondo il diritto previgente sotto forma di indennità adeguata possono in determinate circostanze essere convertite in una rendita vitalizia. Per il coniuge creditore ciò ha il vantaggio che la pretesa alla rendita non si estingue, come finora, con il decesso del coniuge debitore.


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