Navigazione sportiva e da diporto: limite di alcolemia uguale a quello in vigore nella circolazione stradale

Berna, 30.04.2013 - Dal 1° gennaio 2014 per gli equipaggi delle imbarcazioni sportive e da diporto il limite di alcolemia sarà dello 0,5 per mille, lo stesso in vigore per la circolazione stradale. Questa è la proposta che l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) presenta nel progetto di modifica dell'ordinanza sulla navigazione interna, sottoposto oggi a indagine conoscitiva. Il progetto prevede anche, in conformità alla decisione del Parlamento, l’abrogazione del divieto di massima di praticare il kite surf sui laghi svizzeri.

Già attualmente, in caso di inidoneità alla guida dovuta al consumo di alcol, vige il divieto di condurre imbarcazioni a motore e battelli a vela oppure di esercitare altre attività nautiche. Tuttavia, l’ordinanza sulla navigazione interna non definisce il valore di alcolemia a partire dal quale una persona è considerata non idonea alla guida. Dopo che nell’estate del 2010 nel lago di Bienna una nuotatrice era stata uccisa da un’imbarcazione a motore, alcuni Cantoni hanno chiesto alla Confederazione di fissare un preciso valore alcolemico per semplificare l’esecuzione dei controlli. Nell’ambito della riforma delle ferrovie 2.2, il Parlamento ha approvato la necessaria base legale che serve ora alla Confederazione per definire tale valore alcolemico e i dettagli della procedura di controllo.

Per le imbarcazioni sportive e da diporto l’UFT propone di adottare sulle acque svizzere, a partire dal prossimo anno, gli stessi valori alcolemici previsti per la circolazione stradale. Secondo questa proposta, i conduttori di natanti sono considerati non idonei alla guida a partire da un tasso di alcolemia pari allo 0,5 per mille. Lo stesso vale per chi partecipa alla conduzione dei natanti o esercita un servizio nautico a bordo. In analogia a quanto stabilito per la circolazione stradale, a partire da un tasso di alcolemia dello 0,8 per mille la polizia revoca in ogni caso il permesso di condurre alle persone interessate. L’applicazione degli stessi valori limite nella navigazione e nella circolazione stradale semplifica l’esecuzione dei controlli da parte dell’autorità di polizia competente, visto che molti conduttori raggiungono e lasciano il luogo di lavoro con l’auto.

Agli equipaggi dei battelli per passeggeri e dei battelli per il trasporto professionale di merci si applicano prescrizioni sensibilmente più severe. I conduttori e il personale di tali battelli hanno una responsabilità maggiore e, pertanto, devono rispettare il valore limite di alcolemia dello 0,1 per mille.

Con la revisione dell’ordinanza sulla navigazione interna si abroga anche il divieto di pratica del kite surf sui laghi svizzeri al di fuori degli specchi d’acqua in cui è ufficialmente autorizzato. Si dà così attuazione a una decisione parlamentare dell’autunno scorso. Questa modifica entrerà in vigore all’inizio del 2015 in modo da lasciare ai Cantoni il tempo sufficiente per adeguare le rispettive disposizioni. In virtù della loro sovranità sulle acque, i Cantoni potranno anche in futuro limitare o vietare la navigazione, e quindi anche la pratica del kite surf, su singoli specchi d’acqua.

Infine, la revisione dell’ordinanza intende porre le basi legali per l’impiego di apparecchi radar e Satnav (GPS) per la navigazione in condizioni di visibilità ridotta, come ad esempio in caso di pioggia intensa, nevischio e nebbia.


Indirizzo cui rivolgere domande

Informazione +41 31 322 36 43, presse@bav.admin.ch



Pubblicato da

Ufficio federale dei trasporti
https://www.bav.admin.ch/bav/it/home.html

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-48665.html