Previdenza professionale: maggiore trasparenza delle spese di amministrazione del patrimonio

Berna, 23.04.2013 - La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) ha reso molto più restrittivi i requisiti per la trasparenza delle spese, in particolare per gli investimenti collettivi, stabilendone le modalità d’indicazione nei conti annuali delle casse pensioni. Per quest’ultime le misure previste comporteranno un carico amministrativo accettabile. L’onere graverà invece sugli operatori finanziari, che, se in futuro non forniranno le informazioni richieste sulle spese, vedranno i loro prodotti qualificati come non trasparenti.

Berna, 23 aprile 2013. Le direttive emanate dalla CAV PP, sull’indicazione delle spese di amministrazione del patrimonio, danno seguito alla riforma strutturale della previdenza professionale; approvata dal Parlamento il 19 marzo 2010. Queste direttive si prefiggono di garantire agli assicurati una maggiore trasparenza per quanto riguarda le spese effettive di amministrazione del patrimonio e di standardizzare i dati relativi alle spese che devono essere resi noti dagli offerenti di investimenti collettivi. L’obiettivo è semplificare le informazioni relative alle spese su cui gli istituti di previdenza fondano le loro decisioni d’investimento. Le direttive si applicano per la prima volta alle chiusure di esercizio al 31 dicembre 2013.


Inclusione delle spese degli investimenti collettivi nel conto d’esercizio

Nel loro conto d’esercizio le casse pensioni e gli istituti di previdenza indicano le spese per l’amministrazione, per il marketing e per la pubblicità nonché per la gestione del patrimonio. Finora, vi erano altre spese, a volte notevoli, che non figuravano; per esempio, nell’ambito degli investimenti collettivi, non venivano contabilizzate dagli emittenti direttamente alla cassa pensioni, bensì dedotte dai redditi patrimoniali. D’ora in poi, l’inclusione delle spese di amministrazione del patrimonio nel conto d’esercizio non dipenderà più dalla forma d’investimento scelta.

Le spese di amministrazione del patrimonio per gli investimenti collettivi sono calcolate in base alle direttive di calcolo delle spese pubblicate dagli emittenti e riconosciute dalla CAV PP, che utilizzano l’indice internazionale noto sotto il nome di Total Expense Ratio (TER). Tra le spese TER figurano, in particolare, le commissioni di gestione, le commissioni di performance, le spese di deposito e amministrazione, del benchmarking e le spese di analisi e servizio.


Definizione più ampia degli investimenti collettivi riguardante tale legge

Per «investimenti collettivi» si intendono patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto. La CAV PP definisce questa nozione in modo più ampio rispetto alla legge sugli investimenti collettivi (LICol), al fine di potervi includere in particolare anche i prodotti esteri. Per la definizione della Commissione è determinante il fatto che gli investimenti collettivi presentino spese che sono dedotte dai redditi patrimoniali, invece di essere indicate separatamente.


Tasso di trasparenza delle spese

L’introduzione del concetto di «trasparenza delle spese» implica che nel conto d’esercizio debbano essere indicate le spese TER e una parte delle spese di transazione e delle imposte. Se un investimento patrimoniale non adempie a queste condizioni, deve figurare nell’allegato al conto annuale dell’istituto di previdenza come investimento non trasparente.
 
L’indicatore «tasso di trasparenza delle spese» mostra la percentuale degli investimenti patrimoniali collocati da un istituto di previdenza in investimenti trasparenti sul piano delle spese secondo le direttive della CAV PP nonché l’attendibilità delle indicazioni sulle spese di amministrazione del patrimonio fornite dal conto d’esercizio.


Campo d’applicazione

Le direttive emanate dalla CAV PP si applicano agli istituti di previdenza e agli altri istituti dediti alla previdenza professionale, quali gli istituti di libero passaggio, gli istituti per le forme previdenziali riconosciute secondo l’articolo 82 LPP, l’Istituto collettore e il Fondo di garanzia. Non si applicano invece alle fondazioni d’investimento, per le quali la Commissione emanerà apposite direttive. Indirettamente, tuttavia, le direttive sull’indicazione delle spese di amministrazione del patrimonio concernono anche le fondazioni d’investimento, in quanto quest’ultime, in qualità di emittenti di investimenti collettivi, ne dovranno calcolare gli indici di spesa TER per i singoli comparti. 

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP)
Creata quale commissione decisionale indipendente nel quadro della riforma strutturale della previdenza professionale, la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) è entrata in funzione il 1° gennaio 2012.
La riforma strutturale, approvata dal Parlamento il 19 marzo 2010, ha introdotto una nuova ripartizione delle competenze nel sistema di vigilanza: dal 1° gennaio 2012 la vigilanza diretta sugli istituti di previdenza incombe esclusivamente all’autorità di vigilanza (cantonale o intercantonale) del Cantone in cui essi hanno sede, mentre l’alta vigilanza è esercitata dalla CAV PP, che – in qualità di organo indipendente dall’Amministrazione federale centrale – non è soggetta né alle istruzioni del Parlamento né a quelle del Consiglio federale. La CAV PP esercita inoltre la vigilanza diretta sulle fondazioni d’investimento LPP, sul Fondo di garanzia e sull’Istituto collettore.
Per garantire in modo responsabile, guardando al futuro, gli interessi finanziari degli assicurati, la CAV PP esercita una vigilanza uniforme basata sui rischi. Con le suemisure e le sue decisioni, che si inseriscono in un contesto macroeconomico a lungo termine, la nuova autorità intende innanzitutto migliorare costantemente la sicurezza del sistema, la certezza giuridica e la garanzia della qualità.
Per garantire la stabilità del sistema e quindi dei fondi previdenziali degli assicurati bisogna rafforzare non solo la gestione degli istituti basata sui rischi, ma anche l’attività di vigilanza. Pertanto, il nuovo diritto attribuisce alla CAV PP la competenza di emanare direttive e impartire istruzioni, per esempio per la vigilanza o per l’attività dei periti in materia di previdenza professionale e degli uffici di revisione.


Indirizzo cui rivolgere domande

Manfred Hüsler
Direttore della Segreteria della CAV PP
Tel. Nr. 058 462 94 93
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