Il Consiglio federale mette in vigore la legge sulle professioni psicologiche

Berna, 15.03.2013 - Il Consiglio federale pone in vigore la legge sulle professioni psicologiche (LPPsi) per il 1° aprile 2013, che prevede l'introduzione di denominazioni professionali protette e il disciplinamento della formazione e del perfezionamento, nonché dell'esercizio della professione di psicoterapeuta.

La LPPsi, adottata dal Parlamento nel 2011, è il risultato di due mandati legislativi distinti. Già 15 anni fa, il Consiglio federale aveva conferito il mandato di disciplinare in una legge separata la formazione e il perfezionamento degli psicoterapeuti paramedici. In seguito, nel 2001 sono stati accolti due interventi parlamentari, ambedue miranti a una protezione dei titoli per le professioni psicologiche, con la il conseguente avvio del processo legislativo.

In futuro, in Svizzera sarà autorizzato a definirsi psicologo solo chi è titolare di un master o di un titolo di studi in psicologia equivalente. In tal modo viene fatta chiarezza in un mercato di cosiddette prestazioni psicologiche finora poco trasparente, e d'ora in poi le persone che vi ricorreranno saranno protette dall'inganno.

Con il titolo di perfezionamento federale viene inoltre creato un nuovo marchio di qualità nei diversi rami della psicoterapia, della neuropsicologia, della psicologia clinica, della psicologia della salute, nonché della psicologia dell'età evolutiva. Con lo strumento dell'accreditamento, viene verificata la qualità dei perfezionamenti corrispondenti. Per poter rilasciare titoli federali di perfezionamento, gli istituti di perfezionamento dovranno essere accreditati e sottoporsi regolarmente a verifiche.

La garanzia della qualità viene introdotta anche nel campo della psicoterapia: in futuro, chi intende esercitare questa disciplina nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale, dopo lo studio universitario in psicologia dovrà acquisire un perfezionamento psicoterapeutico accreditato ed esibire un titolo di perfezionamento riconosciuto. Le disposizioni per l'esercizio della professione di psicoterapeuta sono unificate a livello federale, il che consente di ottenere un'elevata qualità in ambito terapeutico, uniformemente in tutta la Svizzera. Nelle corrispondenti disposizioni transitorie della LPPsi, si tiene conto degli psicoterapeuti che dispongono già di un'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e delle persone che già prima dell'entrata in vigore della nuova legge hanno iniziato il loro perfezionamento in psicoterapia.

I titoli di formazione e di perfezionamento esteri dovranno essere presentati alla Commissione federale delle professioni psicologiche: in futuro, saranno designati in Svizzera come psicologi con il diritto di esercitare la psicoterapia come attività indipendente, solo i professionisti cui la Commissione avrà riconosciuto l'equivalenza della formazione e del perfezionamento.

Rimangono escluse dall'entrata in vigore della nuova legge le disposizioni sul registro delle professioni psicologiche che sarà allestito in un secondo tempo.


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