Inasprimento dell’imposizione secondo il dispendio a partire dal 2016

Berna, 20.02.2013 - L’inasprimento dell’imposizione secondo il dispendio entra in vigore il 1° gennaio 2014 nella legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). I Cantoni hanno due anni di tempo per adeguare il loro diritto. Dal 1° gennaio 2016, le nuove disposizioni si applicheranno anche all’imposta federale diretta. Con l’entrata in vigore scaglionata decisa in data odierna dal Consiglio federale, l’inasprimento dell’imposizione secondo il dispendio degli stranieri domiciliati in Svizzera verrà applicata contemporaneamente all’imposta federale diretta e alle imposte cantonali.

Nell'imposizione secondo il dispendio, le imposte non sono calcolate sulla base della sostanza e del reddito effettivo, ma secondo il tenore di vita effettivo del contribuente. L'imposta sul dispendio dovrà ora essere calcolata sul settuplo della pigione annua e non più sul quintuplo come sinora. Per il calcolo dell'imposta federale diretta dovuta, la base di calcolo deve inoltre ammontare ad almeno 400 000 franchi. Per le imposte cantonali, i Cantoni dovranno pure introdurre una base di calcolo minima. I Cantoni possono fissare liberamente tale importo minimo. Alle persone che al momento dell'entrata in vigore della modifica di legge erano già soggette all'imposizione secondo il dispendio, si applica ancora il diritto anteriore per i cinque anni successivi.

Con queste modifiche, il Consiglio federale intende migliorare lo strumento dell'imposizione secondo il dispendio e rafforzare il consenso nei confronti di questa forma d'imposizione. Le modifiche di legge sono state accettate dalle Camere federali in data 28 settembre 2012. Contro queste modifiche non è stato lanciato alcun referendum. Con la sua decisione di porre in vigore le modifiche di legge, il Consiglio federale ha pure licenziato l'ordinanza sull'imposizione secondo il dispendio nell'imposta federale diretta.


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