Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti: revisione in vigore dal 1° aprile 2013

Berna, 13.02.2013 - Il 13 febbraio 2013, il Consiglio federale ha decretato l'entrata in vigore a decorrere dal 1° aprile 2013 della revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti. Nel campo di applicazione dell'ordinanza rientrano così anche gli impianti di trasporto in condotta (gasdotti ad alta pressione e oleodotti). Le nuove disposizioni consentono di individuare e di ridurre con provvedimenti mirati i rischi legati a tali impianti. Un altro obiettivo della revisione è quello di migliorare il coordinamento fra la pianificazione del territorio e la protezione contro gli incidenti rilevanti e di incrementare la sicurezza della popolazione in un Paese come la Svizzera, caratterizzato da un’elevata densità insediativa.

L'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) protegge la popolazione e l'ambiente da gravi danni in caso di incidenti con prodotti chimici potenzialmente pericolosi, come il grande incendio di Schweizerhalle del 1986. L'inclusione nel campo di applicazione dell'ordinanza degli impianti di trasporto in condotta (gasdotti ad alta pressione e oleodotti) consente di illustrare i rischi, di classificarli in ordine di importanza e di ridurli con provvedimenti mirati (cfr. riquadro). L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e l'Ufficio federale dell'energia (UFE), insieme all'industria del gas e del petrolio, stanno esaminando i rischi legati all'intera rete di impianti di trasporto in condotta (cfr. riquadro). Questo progetto ha lo scopo di ridurre i rischi maggiori al più tardi entro il 2018.

Migliorare il coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti

La revisione dell'ordinanza consente anche di migliorare il coordinamento fra la pianificazione del territorio e la prevenzione degli incidenti rilevanti per contrastare l'aumento dei rischi nelle vicinanze di impianti che potrebbero causare gravi danni. Le modifiche adottate danno seguito alla mozione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (04.3664) del 2004, che chiede di migliorare il coordinamento fra la pianificazione del territorio e la protezione dell'ambiente.

Le risposte pervenute nell'ambito dell'indagine conoscitiva, che si è svolta dal 1° febbraio 2012 al 7 maggio 2012, sono state prevalentemente positive. Il 13 febbraio 2013 il Consiglio federale ha decretato l'entrata in vigore a decorrere dal 1° aprile 2013 della revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti.


RIQUADRO:
2200 chilometri di gasdotti ad alta pressione e 200 chilometri di oleodotti

Circa 2200 chilometri di gasdotti ad alta pressione e 200 chilometri di oleodotti attraversano la Svizzera. Nel caso dei gasdotti ad alta pressione il rischio per la popolazione è dovuto all'irraggiamento del calore prodotto dal gas che fuoriesce da un gasdotto e si incendia. Rischi particolarmente elevati sussistono soprattutto in territori a elevata densità di insediamento.

Nel caso degli oleodotti, il rischio principale è costituito dall'inquinamento delle acque superficiali e della falda freatica causato dalla fuoriuscita di carburanti e combustibili.

Insieme all'industria del gas e del petrolio, le autorità hanno già avviato i lavori relativi alla valutazione dei rischi.

Oltre ai gasdotti ad alta pressione vi è anche una rete di circa 15 000 chilometri di gasdotti con una bassa pressione di esercizio per l'approvvigionamento delle zone insediative. Tale rete non è soggetta alla sorveglianza federale e non deve quindi nemmeno rientrare nel campo d'applicazione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti.


Indirizzo cui rivolgere domande

Martin Merkofer, divisione Prevenzione dei pericoli, sezione Prevenzione degli incidenti rilevanti e mitigazione dei sismi, Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), tel. 031 325 10 93



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