Rapporto della Svizzera sull'attuazione della Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale

Berna, 30.11.2012 - Nella seduta del 30 novembre 2012 il Consiglio federale ha approvato il settimo, ottavo e nono rapporto periodico combinato della Svizzera sull'attuazione della Convenzione dell'ONU del 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. Il rapporto, che illustra le misure adottate dalla Svizzera per combattere ogni forma di discriminazione razziale, viene ora trasmesso all'organo di sorveglianza della Convenzione.

La Convenzione internazionale del 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale sancisce il divieto di discriminazione razziale. Obbliga inoltre gli Stati a lottare contro la discriminazione razziale e a prevenirla. La Svizzera ha aderito alla Convenzione il 29 novembre 1994 dopo aver modificato il suo ordinamento giuridico in modo da consentire il perseguimento penale degli atti di razzismo (articolo 261bis CP). Il 1° novembre 2012 avevano aderito alla Convenzione 175 Stati.

In quanto Stato parte della Convenzione, la Svizzera è tenuta a sottoporre periodicamente rapporti nazionali sull'attuazione della Convenzione al competente organo di sorveglianza dell'ONU, il Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale.

Il primo rapporto della Svizzera era stato approvato dal Consiglio federale già nel dicembre del 1996 ed esaminato dal Comitato nel marzo del 1998. L'attuale settimo, ottavo e nono rapporto contiene considerazioni sugli sviluppi giuridici e politici intervenuti dopo la presentazione dell'ultimo rapporto nell'agosto del 2008.

La Svizzera attribuisce una grande importanza all'attuazione della Convenzione. Dalla presentazione dell'ultimo rapporto a oggi ha attuato importanti raccomandazioni formulate dal Comitato. La prassi relativa al trattamento della fattispecie penale della discriminazione razziale è stata consolidata e sono state adottate numerose misure a tutti i livelli dello Stato al fine di impedire ogni forma di discriminazione per ragioni di razza, colore della pelle, discendenza e origine nazionale o etnica. Ciò comprende anche l'attuazione sistematica della protezione contro la discriminazione nell'ambito delle misure d'integrazione adottate a livello di Confederazione, Cantoni e Comuni. In tale contesto occorre evidenziare in particolare l'ampliamento della consulenza alle vittime di discriminazione come pure la prevenzione della discriminazione strutturale. A questo proposito sono ad esempio stati organizzati numerosi corsi di sensibilizzazione per le autorità amministrative. Le autorità di tutti i livelli operano in stretta collaborazione con le organizzazioni della società civile.


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