Il Consiglio federale approva l’ordinanza della legge sulle attività a rischio

Berna, 30.11.2012 - La legge federale concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio entra in vigore il 1° gennaio 2014. Il Consiglio federale ha approvato l’ordinanza della legge.

Nel dicembre 2011 le camere federali hanno approvato la legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio che disciplina le attività offerte a titolo professionale in zone montagnose, rocciose, di torrenti o di fiumi. L'ordinanza esecutiva è stata oggetto di un dibattito controverso nell'ambito della procedura di consultazione e la versione riveduta tiene ora essenzialmente conto dei pareri critici.

Gli elementi salienti dell'ordinanza sono:
- Offerte a titolo professionale: la legge disciplina le attività di carattere commerciale. Offre attività a titolo professionale chi ottiene un reddito principale o accessorio di oltre 2300 franchi all'anno.
- Assoggettamento all‘approvazione: l'articolo 3 dell'ordinanza elenca tutte le attività soggette ad autorizzazione. Gli articoli 4 fino a 9 stabiliscono i requisiti da adempiere per ottenere l'autorizzazione per offrire le attività.
- Demarcazione: la scala dei gradi di difficoltà del Club Alpino Svizzero CAS consente di stabilire in via definitiva chi è autorizzato ad offrire attività su quale tipo di terreno.
- Registro: la Confederazione tiene un registro delle autorizzazioni con gli organizzatori autorizzati e lo pubblica su internet.

L'ordinanza disciplina anche i requisiti per offerenti esteri come pure l'obbligo di assicurazione e di certificazione.

Nella sua seduta odierna il Consiglio federale ha approvato l'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio che, insieme alla legge federale, entrerà in vigore il 1° gennaio 2014. Ciò facendo si tiene conto di una richiesta espressa in passato dai cantoni, ossia di disporre di un lasso di tempo sufficiente per attuare le basi legali e per effettuare gli adeguanti giuridici.


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