Modifica dell’ordinanza concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio

Berna, 14.11.2012 - Il Consiglio federale ha approvato la modifica dell’ordinanza del 24 novembre 2004 concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio (OAMIS). Questa modifica ha comportato l’adeguamento di altre tre ordinanze. Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2013.

Le persone disposte a prestare servizio, ritenute sinora inabili al servizio militare e al servizio di protezione civile per motivi medici, ma la cui disabilità non è tale da esentarle dalla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, potranno in futuro essere valutate da una Commissione per la visita sanitaria speciale come «abili al servizio militare unicamente per funzioni particolari, con oneri», ciò nella misura in cui soddisfano le esigenze fisiche o psichiche del servizio militare.

Con questa decisione in materia d'idoneità, il DDPS consente alle persone assoggettate alla tassa d'esenzione che esercitano regolarmente una professione, di prestare, se lo desiderano, un servizio militare. Con la modifica dell'ordinanza il DDPS reagisce alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 aprile 2009, secondo cui la Svizzera aveva violato il divieto di discriminazione in relazione al principio del rispetto della vita privata e familiare, siccome aveva ritenuto un diabetico inabile al servizio militare, senza tuttavia esentarlo dalla tassa d'esenzione dall'obbligo militare poiché presentava un grado d'invalidità inferiore al 40 per cento.


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