Limitazione della libertà di movimento per le persone ammesse provvisoriamente

Berna, 14.11.2012 - Oggi il Consiglio federale ha approvato la revisione totale dell’ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV). L’ordinanza riveduta limita la libertà di movimento delle persone ammesse provvisoriamente. L’ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2012.

Dal marzo 2010, le persone ammesse provvisoriamente in Svizzera sono del tutto libere di viaggiare. Questa totale libertà di movimento è stata criticata in diversi interventi parlamentari. Si è, infatti, osservato un numero crescente di persone ammesse a titolo provvisorio che si recano nel Paese d'origine, il che ha suscitato un certo scetticismo circa la reale necessità di concedere l'ammissione provvisoria a queste persone - e quindi circa la giustificazione del provvedimento disposto nei loro confronti.

Pertanto, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha interamente riveduto l'ODV, reintroducendo, nei confronti delle persone ammesse provvisoriamente desiderose di recarsi all'estero, l'obbligo di indicare i motivi del viaggio. D'ora in poi queste persone potranno viaggiare all'estero solo in presenza di motivi umanitari o di altri motivi ben definiti (p. es. decesso/malattia di famigliari o manifestazioni scolastiche, sportive e culturali). I viaggi nel Paese d'origine saranno autorizzati solo in casi eccezionali.

Possibilità di viaggio per le persone ammesse provvisoriamente da almeno tre anni
Le persone ammesse provvisoriamente in Svizzera da almeno tre anni e ben integrate potranno essere autorizzate a viaggiare anche per altri motivi, per esempio per partecipare a incontri di lavoro o visitare famigliari. Sarà ammesso un solo viaggio di al massimo 30 giorni all'anno. L'UFM potrà negare l'autorizzazione, tra l'altro, se una persona è a carico dell'aiuto sociale.

Inoltre, per viaggiare all'estero i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente sprovvisti di documenti nazionali otterranno, al posto di un documento d'identità, un passaporto biometrico per stranieri consono alle specifiche di sicurezza odierne.


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Michael Glauser, Ufficio federale della migrazione, tel. +41 31 325 93 50



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