Previdenza professionale: adeguamento delle rendite per superstiti e d’invalidità all’evoluzione dei prezzi
Berna, 26.10.2012 - Il 1° gennaio 2013 le rendite per superstiti e d’invalidità della previdenza professionale obbligatoria il cui versamento è iniziato nel 2009 saranno adeguate per la prima volta all’evoluzione dei prezzi. Il tasso di adeguamento è dello 0,4 per cento.
Conformemente alla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), le rendite per superstiti e d’invalidità del regime obbligatorio della previdenza professionale devono essere periodicamente adeguate all’evoluzione dell’indice dei prezzi al consumo fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali è incaricato di calcolare e di pubblicare il tasso di adeguamento corrispondente all’aumento dell’indice.
Il primo adeguamento di queste rendite è previsto dopo tre anni di decorrenza, mentre gli adeguamenti successivi avvengono contemporaneamente a quelli delle rendite dell’AVS, ossia di regola ogni due anni.
Dal 1° gennaio 2013 le rendite per superstiti e d’invalidità del regime obbligatorio versate per la prima volta nel 2009 dovranno essere adattate al rincaro degli ultimi tre anni. Il tasso di adeguamento è calcolato sulla base degli indici dei prezzi al consumo del settembre 2012 (99,3; base: dicembre 2010=100) e del settembre 2009 (98,9) e ammonta allo 0,4 per cento. Vista l’evoluzione anteriore dell’indice dei prezzi al consumo, le rendite versate da prima del 2009 non saranno adeguate nel 2013.
Fintantoché l’importo delle rendite è superiore al minimo legale previsto dalla LPP, non è obbligatorio adeguarle all’evoluzione dei prezzi. Come nel caso delle rendite di vecchiaia della LPP, la competenza di decidere se procedere o meno all’adeguamento incombe all’organo paritetico dell’istituto di previdenza, che deve motivare la sua decisione nel conto o nel rapporto annuale.
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