Trasmissione di dati relativi a propri collaboratori: raccomandazioni dell'IFPDT a cinque banche

Berna, 16.10.2012 - L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza Hanspeter Thür (IFPDT) si è chinato sulla questione della trasmissione ad autorità USA di dati concernenti collaboratori di banche svizzere. Ha condotto numerosi accertamenti dei fatti ed emanato raccomandazioni a cinque banche interessate.

In relazione con le trasmissioni agli USA di dati personali di collaboratori attuali o ex collaboratori o di terzi esterni effettuate da numerose banche svizzere e diventate di dominio pubblico nella primavera 2012, a partire dal 17 agosto l'Incaricato ha condotto numerosi accertamenti dei fatti volti a verificare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati. Per fare chiarezza sulla situazione, l'IFPDT si è avvalso delle esposizioni della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e dell'Ufficio federale di giustizia (UFG). Su disposizione di Thür, nel mese di settembre le banche interessate si sono impegnate in forma scritta a creare trasparenza nei confronti dei collaboratori, contribuendo ai relativi accertamenti dei fatti dell'IFPDT. Dove necessario, l'IFPDT ha altresì condotto un'ispezione sul posto.

Nella sua raccomandazione all'indirizzo delle banche, l'IFPDT può ora ricostruire gli interessi pubblici preponderanti fatti valere dalle banche come motivi giustificativi per la trasmissione agli USA di dati personali di propri collaboratori. Eppure, l'Incaricato rileva la necessità di ugualmente osservare e ponderare gli interessi dei collaboratori coinvolti ad essere informati in modo trasparente su trasmissioni di dati già avvenute e ancora previste e a consultare i documenti che li concernono; emana dunque le raccomandazioni seguenti:

  • le banche accordano agli interessati il diritto d'accesso secondo l'articolo 8 della legge federale sulla protezione dei dati in relazione alle trasmissioni di dati già avvenute;
  • in futuro le banche dovranno informare in anticipo le persone interessate sull'entità e sul tipo di documenti che saranno trasmessi come sul periodo dal quale essi provengono. In questo modo i collaboratori potranno fare valere il diritto d'accesso;
  • se la persona interessata si dichiara contraria alla trasmissione del proprio nome, la banca deve effettuare una ponderazione degli interessi per il caso concreto. Se giunge alla conclusione di trasmettere i documenti in forma non anonimizzata, la banca deve avvisare la persona interessata e informarla sui suoi diritti.

L'IFPDT ha accordato alle banche un termine di 14 giorni per prendere posizione. Allo scadere di tale termine le cinque raccomandazioni verranno pubblicate.


Indirizzo cui rivolgere domande

Per ulteriori domande da parte dei media:

tel. 031 324 94 10


Pubblicato da

Incaricato federale della protezione dei dati e per la trasparenza
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/it/home.html

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-46325.html