La rendita minima AVS/AI aumenta di 10 franchi, nuovi importi limite nella previdenza professionale

Berna, 21.09.2012 - Il Consiglio federale ha deciso di adeguare a partire dal 1° gennaio 2013 le rendite AVS e AI e l’importo delle prestazioni complementari destinato alla copertura del fabbiso-gno vitale all’attuale evoluzione dei prezzi e dei salari (indice misto). Di conseguenza saranno aggiornati anche gli importi limite della previdenza professionale, tra cui la deduzione di coordinamento.

La rendita minima di vecchiaia passerà da 1160 a 1170 franchi al mese, quella massima da 2320 a 2340. Nell’ambito delle prestazioni complementari all’AVS/AI, i nuovi importi annui destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale ammonteranno a 19 210 (19 050) franchi per le persone sole, a 28 815 (28 575) per le coppie sposate e a 10 035 (9945) per gli orfani. Saranno adeguati anche gli assegni per grandi invalidi.

Il contributo minimo AVS/AI/IPG per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa passerà da 475 a 480 franchi l’anno, il contributo minimo per l’AVS/AI facoltativa da 904 a 914.

Spese supplementari per l’aumento delle rendite

L’adeguamento delle rendite comporterà un aumento delle spese pari a circa 395 milioni di franchi (341 milioni per l’AVS e 54 milioni per l’AI), di cui 87 milioni a carico della Confederazione, che copre nella misura del 19,55 per cento le uscite dell'AVS (67 milioni) e del 37,7 per cento quelle dell'AI (20 milioni). L’adeguamento delle prestazioni complementari costerà 0,4 milioni di franchi alla Confederazione e 0,3 milioni ai Cantoni.

Adeguamento degli importi limite nella previdenza professionale

Nella previdenza professionale obbligatoria, la deduzione di coordinamento salirà da 24 360 a 24 570 franchi, la soglia d’entrata da 20 880 a 21 060 franchi. La deduzione fiscale massima autorizzata nell’ambito della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) passerà a 6739 franchi (attualmente 6682) per chi dispone di un secondo pilastro e a 33 696 (attualmente 33 408) per chi invece non ce l'ha. Anche questi adeguamenti entreranno in vigore il 1° gennaio 2013.

Altri cambiamenti importanti a partire dal 1° gennaio 2013

  • Secondo quanto stabilito dal diritto fiscale, fino a un importo massimo di 5000 franchi l’anno le indennità versate ai pompieri di milizia per i compiti fondamentali da loro svolti sono escluse dal salario determinante per la riscossione dei contributi sociali.
  • La fusione tra casse di compensazione professionali verrà agevolata.
  • I requisiti per gli uffici di revisione che si occupano delle casse di compensazione verranno adeguati conformemente alla legge sulla sorveglianza dei revisori.
  • All’ordinanza sul libero passaggio saranno apportate alcune modifiche concernenti le casse pensioni basate sul sistema del primato delle prestazioni. Esse non avranno alcuna conseguenza sulle prestazioni per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti.


Indirizzo cui rivolgere domande

Martin Kaiser-Ferrari, direttore supplente
Responsabile dell’Ambito Previdenza vecchiaia e superstiti
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Tel. 031 322 90 57
martin.kaiser-ferrari@bsv.admin.ch



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