Per ora niente pubblicità sul sito della SSR

Berna, 14.09.2012 - Il Consiglio federale non ritiene per ora necessario consentire la pubblicità sul sito della SSR. L'intenzione è piuttosto quella di ampliare il ventaglio dell'offerta editoriale su Internet, affinché la SSR possa continuare a rispondere alle esigenze del pubblico e affermarsi anche a livello internazionale. Il Collegio ha pertanto incaricato il DATEC di elaborare delle proposte per una modifica della concessione e per l'istituzione di una commissione nazionale sui media.

Le trattative tra la SSR e gli editori, volte a saggiare le eventuali possibilità di collaborazione in Internet, non sono giunte al risultato auspicato, nonostante la convergenza di pareri su molte questioni. Il Consiglio federale ha pertanto preso in esame lo sviluppo del panorama mediatico in Svizzera e la presenza della SSR su Internet.

Dal rilascio dell'ultima concessione alla SSR nel 2007, la tendenza ad abbandonare i media classici a favore delle offerte online si è ulteriormente rafforzata. Lo sviluppo tecnologico ha cambiato le necessità del pubblico. Per impedire che il servizio pubblico della SSR venga marginalizzato per effetto della concorrenza estera, il Consiglio federare ritiene prioritario rendere le prescrizioni più flessibili. In futuro l'offerta della SSR sul suo sito Internet potrà includere anche, a specifiche condizioni (ad esempio, la lunghezza del testo), contenuti editoriali che non si riferiscono direttamente alle trasmissioni. Il DATEC presenterà proposte concrete al Consiglio federale all'inizio del prossimo anno.

La pubblicità sul sito Internet della SSR, fortemente dibattuta dagli editori, per il momento non ha ottenuto il via libera del Consiglio federale. In linea di massima il Collegio resta dell'avviso espresso nel 2010, ossia che nell'interesse di chi paga il canone a medio termine la SSR deve essere attiva commercialmente anche su Internet. Grazie al positivo sviluppo degli introiti pubblicitari realizzati dalla SSR negli ultimi due anni, al momento il Consiglio federale ritiene senz'altro prematuro ricorrere alla pubblicità online. Questa soluzione, volta a facilitare lo sviluppo commerciale degli editori nel panorama delle offerte online, è economicamente sostenibile per la SSR.

Il Consiglio federale ha inoltre incaricato il DATEC di elaborare una proposta per l'istituzione di una commissione extraparlamentare sui media. Questa osserverà in particolare lo sviluppo e l'importanza del paesaggio mediatico in Svizzera e del servizio pubblico, nonché le necessità del pubblico a fronte della rivoluzione in atto nel settore dei media. La commissione sarà composta principalmente da rappresentanti del settore dei media e specialisti della comunicazione e dovrà affiancare, in qualità di organo consultivo, il Consiglio federale e l'Amministrazione nelle questioni inerenti il futuro sviluppo del quadro giuridico nel settore dei media.

Disposizioni di legge attuali

Prescrizioni inerenti l'offerta editoriale online della SSR (Concessione SSR)
Art. 13 Offerte on line

1) Le offerte on line comprendono:

a. contributi multimediali relativi ai programmi che, dal punto di vista temporale e tematico, presentano un rapporto diretto con le trasmissioni;
b. informazioni relative al retroscena e al contesto che sono servite da base per trasmissioni;
c. informazioni su conoscenze di base relative a trasmissioni formative, nella misura in cui servono a un'esecuzione migliore e più mirata del mandato di prestazioni;
d. forum di discussione e giochi associati a trasmissioni, che senza queste ultime non avrebbero esistenza autonoma

2) I rimandi relativi a offerte on line di terzi sono proposti unicamente in base a criteri redazionali e non possono essere commercializzati.
3) Nell'offerta on line è permessa l'autopromozione, per quanto serva prevalentemente a consolidare il legame con il pubblico. La menzione di partner editoriali nel caso di coproduzioni non è considerata sponsorizzazione. Le offerte indipendenti di cui al capoverso 1 lettera d, realizzate con organismi terzi senza scopo di lucro, possono essere sponsorizzate e contenere pubblicità; si applicano per analogia le disposizioni della LRTV e dell'ORTV relative alla pubblicità e alla sponsorizzazione.

Prescrizioni per la pubblicità della SSR su Internet (Ordinanza sulla radiotelevisione)
Art. 23 Pubblicità e sponsorizzazione nell'ulteriore offerta editoriale della SSR

Nell'ulteriore offerta editoriale della SSR* che, oltre ai programmi radiotelevisivi, è necessaria per adempiere il mandato di programma ed è finanziata mediante i proventi del canone (art. 25 cpv. 3 lett. b LRTV), la pubblicità e la sponsorizzazione sono vietate, con le seguenti eccezioni:

a. le trasmissioni sponsorizzate diffuse nel programma e disponibili su domanda devono essere offerte con la citazione dello sponsor;
b. le trasmissioni disponibili su domanda e contenenti pubblicità a schermo ripartito o pubblicità virtuale possono essere offerte invariate;
c. la pubblicità e la sponsorizzazione nel servizio di teletext sono autorizzate. Si applicano per analogia le disposizioni sulla pubblicità e la sponsorizzazione della LRTV e della presente ordinanza applicabili ai programmi della SSR; i dettagli sono disciplinati nella concessione;
d. la concessione può prevedere altre eccezioni per le offerte presentate in collaborazione con terzi senza scopo lucrativo, come pure per l'autopromozione.

* L'ulteriore offerta editoriale ai sensi dell'articolo 12 della concessione SSR comprende in primo luogo le offerte on line, il Teletext, e l'offerta editoriale per l'estero.


Indirizzo cui rivolgere domande

Alfons Birrer, Divisione Media e Posta, Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM
Tel. 032 327 55 53


Pubblicato da

Il Consiglio federale
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
https://www.uvek.admin.ch/uvek/it/home.html

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-45965.html