Cittadino giordano arrestato in Kenia: divieto d’entrata e procedura di revoca dell’asilo

Berna, 30.06.2012 - Il cittadino giordano M.N. arrestato in Kenia non potrà, fino a nuovo ordine, entrare in Svizzera. Su domanda del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), l’Ufficio federale di polizia (fedpol) ha emanato un divieto d’entrata a tempo determinato, dopo aver valutato attentamente tutte le informazioni a disposizione e previo accordo con il Dipartimento federale degli affari esteri. Nel contempo, l’Ufficio federale della migrazione (UFM) ha avviato una procedura di revoca dell’asilo.

Vi sono seri indizi che la persona in questione si sia trattenuta in Somalia in regioni in cui gruppi jihadisti svolgono un ruolo attivo in un conflitto. Inoltre, sembra che la persona abbia intrattenuto contatti con elementi islamistici in Svizzera.

In virtù dell'articolo 67 capoverso 4 della legge sugli stranieri (LStr), fedpol può vietare l'entrata in Svizzera a uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera è data in particolare se vi è il rischio di terrorismo, estremismo violento, spionaggio o criminalità organizzata, ma anche in caso di attività che compromettono o sono tese a compromettere seriamente le relazioni della Svizzera con altri Stati o che mirano a sovvertire in modo violento l'ordinamento dello Stato. Negli ultimi anni fedpol ha emanato circa 150 divieti d'entrata all'anno.

Tutela da parte dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati

Il divieto d'entrata emanato da fedpol contro M.N., che è patrocinato da un avvocato, si fonda su informazioni del SIC. Le autorità keniane hanno comunicato in loco al DFAE che M.N. sarà immediatamente sottoposto alla tutela dell'ufficio locale dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati (UNHCR).

fedpol non può rilasciare a terzi informazioni in merito al divieto d'entrata emanato. Il diritto di ricevere informazioni spetta per legge soltanto ai diretti interessati e alle autorità (art. 8 cpv. 1 della legge sulla protezione dei dati). Contro la decisione di divieto d'entrata gli interessati possono fare ricorso presso il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

Procedura di revoca dell'asilo

La procedura di revoca dell'asilo si fonda sull'articolo 63 capoverso 2 della legge sull'asilo, secondo cui l'asilo può essere revocato se un rifugiato ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o se la compromette. Il principio del «non refoulement» deve tuttavia essere rispettato anche in caso di revoca dell'asilo, in quanto permane la qualità di rifugiato della persona in questione. Al momento l'UFM rinuncia all'avvio di una procedura di revoca della qualità di rifugiato. Negli ultimi anni l'UFM ha dichiarato indegni d'asilo ai sensi dell'articolo 53 della legge sull'asilo da 4 a 29 persone all'anno.

Al momento non è ancora chiaro se siano adempiute le condizioni per la revoca dell'asilo. Un'eventuale decisione di revoca può essere impugnata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale.


Indirizzo cui rivolgere domande

Michael Glauser, Ufficio federale della migrazione, capo supplente Informazione e comunicazione, tel. +41 79 292 37 32
Adrian Lobsiger, Ufficio federale di polizia, direttore supplente, tel. +41 79 214 48 85


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