Ordinanza sulla caccia: il Consiglio federale decreta l’entrata in vigore della revisione

Berna, 27.06.2012 - Nella sua seduta del 27 giugno 2012, il Consiglio federale ha proceduto alla revisione dell’ordinanza sulla caccia. Il Governo ha così creato le basi per una gestione della fauna selvatica consona alle esigenze attuali. La revisione estende in particolare le possibilità di regolazione della fauna selvatica che causa danni di notevole entità o pericoli consistenti. Al contempo, migliora la protezione della fauna selvatica dall’esposizione ai disturbi causati dalle attività del tempo libero. La revisione entrerà in vigore il 15 luglio 2012.

La fauna selvatica rappresenta un arricchimento del paesaggio rurale svizzero. Tuttavia, può avere anche un impatto negativo in quanto può arrecare danni e provocare conflitti. È dunque necessario prevenire tale impatto, trovando un equilibrio tra protezione e utilizzo, sia per quanto riguarda gli animali cacciabili che quelli protetti. Per le specie protette come la lince, il lupo e il castoro, la revisione dell'ordinanza amplia le possibilità per regolarle a livello regionale. La revisione consente infatti ai Cantoni di intervenire quando queste pregiudicano seriamente impianti strutturali, arrecano danni notevoli agli animali da allevamento o riducono eccessivamente gli effettivi della fauna selvatica. Una regolazione di questo tipo presuppone l'autorizzazione della Confederazione, la quale può essere rilasciata soltanto se non pregiudica la biodiversità.

L'incremento delle attività del tempo libero nella natura aumenta la pressione sulle zone di rifugio della fauna selvatica, di cui essa ha bisogno soprattutto in inverno. I disturbi causano un inutile dispendio di energia, che gli animali non sono in grado di compensare. Per proteggere la fauna selvatica da disturbi eccessivi, l'ordinanza sulla caccia conferisce ai Cantoni la possibilità di delimitare delle zone di tranquillità per la fauna selvatica d'intesa con le associazioni e le organizzazioni interessate. Sportivi e turisti possono accedervi temporaneamente e soltanto lungo percorsi e sentieri appositamente segnalati.

Panoramica delle modifiche più importanti

  • la protezione degli animali durante la caccia viene migliorata. Viene introdotto un periodo di protezione per la fauna selvatica indigena. Sono vietate le trappole mortai e i cacciatori devono sottoporsi periodicamente alla prova della precisione di tiro. Inoltre viene regolata in modo più chiaro l'uccisione di animali selvatici, vengono inasprite le disposizioni concernenti la caccia da tana e viene migliorata la formazione dei cani da caccia;
  • la protezione della natura e delle specie vengono migliorate, adottando nuove prescrizioni preventive contro la messa in libertà di specie animali problematiche non indigene. Inoltre è stata introdotta la protezione della pernice grigia;
  • la protezione dell'ambiente viene migliorata, introducendo il divieto di utilizzare pallini di piombo nella caccia agli uccelli acquatici;
  • la revisione prevede diverse possibilità per regolare con maggiore facilità la caccia di specie cacciabili che causano danni notevoli. I periodi di protezione del cormorano e del cinghiale sono così stati ridotti di un mese, mentre le cornacchie nere sono ora annoverate fra le specie cacciabili. Per i pescatori professionisti sono state inoltre create le premesse per consentire loro di prevenire in modo responsabile i danni da cormorano.

Il 27 giugno 2012 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sull'indagine conoscitiva e ha decretato al 15 luglio 2012 l'entrata in vigore della revisione dell'ordinanza sulla caccia. 


Indirizzo cui rivolgere domande

Reinhard Schnidrig, capo della sezione Caccia, pesca, biodiversità forestale, Ufficio federale dell’ambiente UFAM, tel. 031 323 03 07



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