Un’agenda ricca d’impegni per la Commissione di alta vigi-lanza (CAV PP)

Berna, 19.06.2012 - In qualità di autorità decisionale indipendente, dal 1° gennaio 2012 la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) provvede a garantire la qualità e la certezza del diritto nel sistema di vigilanza diretta decentralizzato a livello cantonale o intercantonale. Essa è tenuta a garantire gli interessi finanziari degli assicurati del secondo pilastro in modo responsabile, guardando al futuro. Colloca dunque consapevolmente la sua attività in un contesto macroeconomico a lungo termine ed ha già preso le prime decisioni fondamentali.

Berna, 19 giugno 2012. Per garantire la stabilità del sistema e, quindi, dei fondi previdenziali degli assicurati, la CAV PP ha preso le prime decisioni fondamentali, con le quali intende imporre requisiti più severi per quanto riguarda la trasparenza, la governance e l’indipendenza degli interessati del secondo pilastro.


Indipendenza del consiglio d’amministrazione delle autorità di vigilanza cantonali

All’inizio del 2012, le autorità di vigilanza cantonali e intercantonali sono divenute istituti di diritto pubblico con personalità giuridica propria. Aumentando in questo modo la loro autonomia, si è voluto evitare che l’Esecutivo potesse continuare a influenzarne la gestione. 

Dato che in futuro dovranno essere affrontate questioni difficili nell’ambito del risanamento degli istituti di previdenza degli enti pubblici, sarebbe incompatibile sia con il diritto federale sia con lo scopo della riforma strutturale che i rappresentanti dei Cantoni, indipendentemente dalla loro funzione, continuassero a far parte dei consigli di amministrazione delle autorità di vigilanza.

Per garantire il rispetto del principio d’indipendenza la CAV PP ha dunque voluto definire chiare direttive. Se per la maggior parte delle autorità di vigilanza il problema è già stato risolto, in alcuni casi la questione è tuttora in sospeso.


Trasparenza: direttive per le spese di amministrazione e le spese di amministrazione del patri-monio

Nel loro conto d'esercizio le casse pensioni indicano le spese per l'amministrazione, la gestione del patrimonio, il marketing e la pubblicità. Questi dati vengono poi integrati anche nella statistica delle casse pensioni. Vi sono però altre spese, a volte notevoli, che non vengono fatturate direttamente alla cassa pensioni (per esempio nell'ambito degli investimenti collettivi).

Per questo motivo, le spese amministrative non comprovabili (p. es. per prodotti complessi, in parte esteri) dovranno figurare separatamente nell'allegato al conto annuale. Nell’attuare queste disposizioni, la CAV PP baderà a che la maggiore trasparenza non causi un aumento dell’onere amministrativo delle casse pensioni. Per questa ragione, la Commissione ha deciso di richiamare al dovere anche gli operatori finanziari, rendendoli attenti al fatto che se in futuro non dichiareranno le spese conformemente alle sue direttive i loro prodotti saranno qualificati come non trasparenti.


Governance: applicazione di un tasso d’interesse nullo o ridotto da parte di istituti di previdenza con una copertura sufficiente

In una decisione di principio la CAV PP ha stabilito che è legittimo applicare un tasso d'interesse ridotto o nullo secondo il principio d'imputazione. Tuttavia, questo non significa che le casse pensioni possano farne un uso indiscriminato quando presentano una copertura sufficiente.

L’applicazione di un tasso d’interesse minimo o nullo secondo il principio d’imputazione dev'essere piuttosto opportuna e motivata e servire per esempio a scongiurare tempestivamente un rischio imminente di sottocopertura. Allo stesso tempo, se la situazione finanziaria della cassa pensioni lo richiede, il consiglio di fondazione dev’essere in grado di adottare misure adeguate, anche se impopolari.


Trasparenza: (ri)finanziamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico

Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le disposizioni legali in materia di finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico. Per questi istituti la legge prevede ora il sistema della capitalizzazione integrale (come previsto fin da sempre per le fondazioni di diritto privato) o il sistema della capitalizzazione parziale.

Alla domanda, quando, al più tardi, debba essere rifinanziato un istituto di previdenza di un ente pubblico, la CAV PP ha risposto che le casse, le quali hanno scelto la capitalizzazione integrale, non dovranno essere interamente rifinanziate già entro la fine del 2013. Dovranno invece risanare la copertura insufficiente secondo le istruzioni del Consiglio federale, ossia entro cinque-sette anni o al massimo dieci, come previsto per le casse di diritto privato.


Il sistema della previdenza professionale e le grandi sfide a venire

La CAV PP prende le sue decisioni basandosi consapevolmente su una prospettiva macroeconomica a lungo termine. L’accento è posto innanzitutto sulla fondamentale necessità di salvaguardare il sistema della previdenza professionale per le generazioni future, a maggior ragione in un’epoca in cui le previsioni congiunturali sono incerte.

Il perdurare, ormai da anni, di una situazione caratterizzata da tassi d’interesse bassi e, quindi, da tassi d’interesse tecnici troppo elevati, nonché la necessità di colmare le lacune di finanziamento degli istituti di previdenza degli enti pubblici, sono questioni con un orizzonte temporale tanto lungo che non si può semplicemente lasciare alle generazioni future il compito di risolvere i problemi finanziari e strutturali a esse connessi.
 
In qualità di autorità esecutiva la CAV PP opera nei limiti delle leggi vigenti. Per la sua attività è dunque fondamentale che il legislatore proceda per tempo agli adeguamenti del sistema della previdenza professionale, in particolare per quanto riguarda i parametri tecnici legali. Il rapporto sul futuro del secondo pilastro elaborato dal Consiglio federale propone in merito diverse opzioni d’intervento.

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP)
Creata come commissione decisionale indipendente nel quadro della riforma strutturale della previdenza professionale, la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) è entrata in funzione il 1° gennaio 2012. La riforma strutturale, approvata dal Parlamento il 19 marzo 2010, ha introdotto una nuova ripartizione delle competenze nel sistema di vigilanza: dal 1° gennaio 2012 la vigilanza diretta sugli istituti di previdenza incombe esclusivamente sull’autorità di vigilanza (cantonale o intercantonale) del Cantone in cui essi hanno sede, mentre l’alta vigilanza è esercitata dalla CAV PP, che – in qualità di organo indipendente dall’Amministrazione federale – non è soggetta né alle istruzioni del Parlamento né a quelle del Consiglio federale. La CAV PP esercita inoltre la vigilanza diretta sulle fondazioni d’investimento LPP, sul Fondo di garanzia LPP e sull’Istituto collettore. Per garantire in modo responsabile, guardando al futuro, gli interessi finanziari degli assicurati, la CAV PP esercita una vigilanza uniforme basata sui rischi. Con le sue misure e le sue decisioni, che si inseriscono in un contesto macroeconomico a lungo termine, la nuova autorità intende innanzitutto migliorare costantemente la sicurezza del sistema, la certezza giuridica e la garanzia della qualità. Per garantire la stabilità del sistema e quindi dei fondi previdenziali degli assicurati bisogna rafforzare non solo la gestione degli istituti basata sui rischi, ma anche l’attività di vigilanza. Pertanto, il nuovo diritto attribuisce alla CAV PP la competenza di emanare direttive e impartire istruzioni, p. es. per la vigilanza o per l’attività dei periti in materia di previdenza professionale e degli uffici di revisione. E, a questo proposito, la commissione ha già previsto di prescrivere standard minimi per l’attività dei periti in materia di previdenza professionale.

 


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Presidente della CAV PP
Tel. 031 322 48 25

Manfred Hüsler
Direttore della segreteria CAV PP
Tel. 031 322 94 93
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