Ordinanza sui siti contaminati: regole chiare per la sorveglianza dei siti inquinati

Berna, 09.05.2012 - Conformemente all’ordinanza sui siti contaminati, i Cantoni sono tenuti a registrare in un catasto i siti inquinati e, in un secondo tempo, a sottoporli ad esame al fine di determinare la necessità di risanamento o di sorveglianza. Poiché sono sorti dubbi sull’esecuzione della sorveglianza, il Consiglio federale ha modificato il relativo punto dell’ordinanza. La modifica entrerà in vigore il 1° agosto 2012.

I siti inquinati devono essere sottoposti a indagine conformemente all'ordinanza sui siti contaminati al fine di determinare se hanno effetti nocivi o molesti sull'ambiente o se sussiste un reale pericolo in tal senso. In caso affermativo, si parla di sito contaminato da risanare. Poiché la necessità di risanamento può insorgere anche soltanto con il passare del tempo, l'ordinanza esige la sorveglianza del sito in caso di emissioni elevate. Inoltre, i siti da risanare devono essere sorvegliati fino a quando potranno essere esclusi pericoli per l'ambiente.

Poiché sono sorti dubbi sull'esecuzione, saranno modificati i punti dell'ordinanza sui siti contaminati che riguardano la sorveglianza. Il 9 maggio 2012 il Consiglio federale ha approvato l'entrata in vigore, dal 1° agosto 2012, della revisione dell'ordinanza sui siti contaminati.

Principali modifiche dell'ordinanza sui siti contaminati

  • Secondo l'ordinanza in vigore, la necessità di sorveglianza interviene non appena sorge il pericolo che le sostanze nocive presenti nel sito possano diffondersi nella falda acquifera. Le moderne tecniche di analisi permettono di individuare anche le sostanze nocive di cui sono presenti solo tracce minime. Tuttavia, la loro concentrazione è poi così esigua da non richiedere in nessun caso il risanamento. Per la definizione della necessità di sorveglianza sono quindi stati fissati nuovi valori soglia minimi per le concentrazioni di sostanze nocive.
  • L'ordinanza in vigore non considera il fatto che, dopo un periodo di sorveglianza, anche l'andamento delle concentrazioni di sostanze nocive costituisce un importante criterio di valutazione per decidere se prorogare tale periodo. Con la modifica vengono definiti i criteri finora mancanti. La sorveglianza può essere sospesa se dopo un certo numero di anni si constata che, a seguito dell'andamento delle concentrazioni di sostanze nocive e delle caratteristiche del sito, un risanamento non sarà molto probabilmente necessario.
  • Le attività di risanamento possono protrarsi per molti anni. L'autorità competente esige ora l'elaborazione di un piano che descriva gli obiettivi e le misure della sorveglianza. In tal modo si garantisce che avvenga in modo rispettoso dell'ambiente, economico e secondo lo stato della tecnica.

In occasione dell'indagine conoscitiva tutti i Cantoni e le associazioni economiche e industriali hanno approvato le modifiche proposte.


Indirizzo cui rivolgere domande

Christoph Wenger, capo della divisione Suolo, Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), tel. 031 322 93 71



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