Accordo di libera circolazione Svizzera-UE: invocata la clausola di salvaguardia nei confronti degli Stati dell'UE-8

Berna, 18.04.2012 - Alla sua seduta odierna, il Consiglio federale ha deciso d'invocare, nei confronti degli Stati dell'UE-8, la clausola di salvaguardia prevista dall'Accordo di libera circolazione Svizzera-UE . Dal 1° maggio 2012 sarà introdotto un contingente per limitare il numero di permessi di dimora B rilasciati ai cittadini di questi Stati. Il Consiglio federale ha inoltre deciso di vagliare l'adozione di misure supplementari nel settore delle misure di accompagnamento e in quello dell'integrazione.

Dalla soppressione dei contingenti, intervenuta il 1° maggio 2011, i cittadini degli Stati dell'UE-8 [1] beneficiano della libera circolazione completa delle persone. La clausola di salvaguardia prevista dall'Accordo di libera circolazione delle persone (ALC) offre la possibilità alla Svizzera di reintrodurre unilateralmente, fino al 2014, dei contingenti nei confronti dei cittadini di questi Stati d'Europa centrale e orientale. Ciò a condizione che il numero di permessi di dimora e di permessi di soggiorno di breve durata rilasciati in un anno a lavoratori provenienti da Stati dell'UE/AELS superi almeno del 10 per cento la media dei tre anni precedenti. Nel periodo che va dal maggio 2011 all'aprile 2012, questa condizione è soddisfatta per i permessi di dimora B rilasciati a cittadini dell'UE-8, non però per i permessi di soggiorno di breve durata L [2]. Il contingentamento dei permessi B fino a concorrenza di circa 2000 unità sarà introdotto, come previsto dall'ALC, dal 1° maggio 2012 per la durata di un anno. Prima dello scadere di questo periodo, il Consiglio federale dovrà valutare nuovamente la situazione e decidere se ricondurre il contingentamento fino al 31 maggio 2014. In seguito sarà ripristinata la libera circolazione completa per tutti i cittadini dell'UE-25/AELS.

Nel ponderare gli interessi in presenza, il Consiglio federale ha considerato i numerosi benefici della libera circolazione delle persone per la piazza economica svizzera. Durante la recessione, l'immigrazione in provenienza dall'UE ha avuto un impatto positivo, accrescendo le uscite di consumo e gli investimenti edili e fornendo così un importante supporto all'economia svizzera. In Svizzera risiedono oltre 1,1 milioni di cittadini UE che, unitamente ai frontalieri, contribuiscono grandemente al benessere economico del Paese come alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro.

Nell'ambito della discussione attorno al tema complesso dell'immigrazione, negli scorsi mesi il Consiglio federale ha tuttavia constatato la necessità di tematizzare l'adozione di nuove misure nei settori del mercato del lavoro (comprese le misure accompagnatorie) e dell'integrazione, alla luce di considerazioni di politica economica.

Invocando la clausola di salvaguardia, il Consiglio federale adotta uno dei vari strumenti a sua disposizione per contenere l'immigrazione in Svizzera. È tuttavia consapevole che tale strumento produrrà effetto solo a breve termine, per cui occorrono provvedimenti supplementari atti a garantire un effetto a medio e lungo termine.

Il Consiglio federale ha pertanto incaricato il Dipartimento federale dell'economia (DFE), più precisamente la SECO, di elaborare proposte concrete per risolvere il problema dell'inosservanza, da parte dei subappaltatori, delle prescrizioni salariali minime e delle condizioni lavorative minime. Il Consiglio federale ha altresì incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il DFE di vagliare la possibilità di introdurre la notifica obbligatoria del salario dei lavoratori provenienti da tutti gli Stati dell'UE/AELS al momento dell'entrata in vista di assumere un impiego e nel quadro della procedura di notifica.

Entrambi gli incarichi sono improntati alle proposte formulate nel quadro dei dibattimenti in seno alle commissioni dell'economia e dei tributi (CET-S e CET-N) in merito alla legge federale sull'adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone.

Nel settore della promozione dell'integrazione, il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di vagliare l'opportunità di un ulteriore aumento del contributo federale alla luce dell'immigrazione in provenienza dallo spazio UE/AELS. Questo potenziamento della promozione dell'integrazione da parte della Confederazione potrebbe iscriversi nel quadro delle condizioni generali convenute lo scorso anno tra Consiglio federale e Governi cantonali. Dal 2014, la promozione dell'integrazione sarà realizzata nel quadro di programmi cantonali elaborati in funzione della situazione locale e del tipo d'immigrazione.

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[1] UE-8: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.
[2] Il permesso di dimora B è rilasciato a persone che dispongono di un contratto di lavoro in Svizzera di durata superiore a un anno o indeterminata, da un lato, e a lavoratori indipendenti, dall'altro. Il permesso di soggiorno di breve durata L è rilasciato a persone con un contratto di lavoro di durata inferiore a un anno.
Dal 1° maggio 2011, ossia dall'introduzione della libera circolazione completa delle persone nei confronti dei cittadini degli Stati dell'UE-8, sono stati rilasciati complessivamente circa 6000 permessi B a cittadini di tali Stati; nei tre anni precedenti ne erano stati rilasciati, in media, 2075. La soglia per poter invocare la clausola di salvaguardia si situa pertanto a 2283 permessi B.


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