Il Consiglio federale approva la revisione totale dell’ordinanza sull’applicazione delle garanzie

Berna, 21.03.2012 - Il Consiglio federale ha approvato oggi la revisione totale dell’ordinanza sull’applicazione delle garanzie, che assume ora il titolo di ordinanza sulle salvaguardie. Così facendo, assicura la completa attuazione nel diritto svizzero dell’Accordo sulle garanzie del 1978 e del relativo Protocollo aggiuntivo. Il nuovo testo dell’ordinanza entrerà in vigore il 1° maggio 2012.

L'articolo III del Trattato di non proliferazione nucleare (RS 0.515.03) obbliga gli Stati non dotati di armi nucleari a sottoporre i propri materiali e impianti nucleari a cosiddette misure di salvaguardia. Esse comprendono, per esempio, controlli regolari da parte dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA). L'Accordo sulle garanzie del 1978 (RS 0.515.031) e il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.515.031.1) si basano su questo articolo del Trattato di non proliferazione nucleare.

Dal 2004, l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo sulle garanzie è regolata, in Svizzera, dall'ordinanza sull'applicazione delle garanzie (RS 732.12). L'esperienza degli ultimi anni dimostra che l'Accordo sulle garanzie e il relativo Protocollo aggiuntivo non sono attuati in maniera integrale e che sussistono differenze di carattere terminologico. Il nuovo testo dell'ordinanza sull'applicazione delle garanzie (che si chiama ora "ordinanza sulle salvaguardie"), approvato oggi dal Consiglio federale, corregge questa situazione.

I punti principali della revisione sono l'ampliamento della definizione dei materiali nucleari, la possibilità di esenzione dalle misure di salvaguardia, l'introduzione di ulteriori obblighi di notifica per lavori di ricerca e sviluppo nonché la rielaborazione e la semplificazione degli allegati. Inoltre, la vigilanza sui materiali nucleari viene concentrata in un unico organismo (Ufficio federale dell'energia) e le procedure amministrative vengono semplificate.


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