Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni 2011: diminuzione delle sorveglianze in tempo reale

Berna, 06.03.2012 - Nel 2011 sono diminuite le sorveglianze in tempo reale svolte dal Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT) per conto delle autorità di perseguimento penale svizzere. Il numero totale di tali sorveglianze ammonta a 2699, il che corrisponde a una diminuzione del 4 per cento rispetto al 2010. È quanto si evince dalla statistica del Servizio, pubblicata in data odierna, che indica in modo dettagliato tutte le informazioni fornite e le sorveglianze attuate dal Servizio su incarico delle autorità di perseguimento penale.

La nuova statistica del Servizio SCPT mostra che la sorveglianza in tempo reale, ossia l'intercettazione diretta di telefonate o la lettura diretta della posta elettronica da parte delle autorità di perseguimento penale, è diminuita del 4 per cento, per un totale di 2699 sorveglianze. Il Servizio ha per contro messo in atto un maggior numero di sorveglianze retroattive (+ 8 %; 5758) e sono aumentate anche le informazioni tecnico-amministrative fornite (+ 22 %; 3918). Il numero delle informazioni semplici è diminuito dell'8 % per un totale di 175 504 (per le spiegazioni in merito alle diverse misure e informazioni cfr. sotto).

Circa metà dei casi riguarda gravi violazioni della legge sugli stupefacenti, mentre circa un quinto concerne forme qualificate di furto. Il resto concerne gravi reati violenti o sessuali, la partecipazione a organizzazioni criminali, gravi reati contro il patrimonio, nonché la tratta di esseri umani. Circa il 90 per cento delle misure è ordinato dalle autorità cantonali di perseguimento penale, il 10 per cento da quelle federali.

Mettendo in relazione le 2699 sorveglianze in tempo reale al numero totale dei reati secondo la statistica della polizia sulla criminalità (2010: 656 858), si evince che le autorità di perseguimento penale hanno ordinato la sorveglianza in tempo reale in meno dello 0,5 per cento dei casi. È d'altronde possibile che per lo stesso reato vengano ordinate più misure, ad esempio se è necessario sorvegliare sia il cellulare privato sia quello di lavoro, nonché il telefono fisso di una persona sospettata di aver commesso un omicidio.

Procedura
Per indagare su reati gravi le autorità di perseguimento penale svizzere possono ordinare, in virtù del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0), misure di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Le misure di sorveglianza ordinate dal pubblico ministero devono essere esaminate e approvate dall'autorità giudiziaria competente (giudice delle misure coercitive) dei Cantoni o della Confederazione. Il Servizio SCPT procede infine a un esame formale in cui verifica che l'autorità che ha ordinato la sorveglianza sia effettivamente competente e che l'ordine di sorveglianza riguardi uno dei reati compresi nell'elenco dell'articolo 269 CPP. Successivamente, il Servizio SCPT ordina ai fornitori di servizi di telecomunicazione di trasmettergli i dati richiesti e li mette a disposizione dell'autorità di perseguimento penale cui compete l'analisi. Il Servizio SCPT non viene a conoscenza dei dati e delle pertinenti indagini.

Misure e informazioni
Sorveglianza in tempo reale: sorveglianza in tempo reale e trasmissione simultanea, leggermente differita o periodica dei dati della corrispondenza postale o del traffico delle telecomunicazioni; ad esempio sorveglianza del telefono o della posta elettronica (intercettazione di telefonate o lettura della posta elettronica da parte delle autorità di perseguimento penale).

Sorveglianza retroattiva: consegna dei dati relativi alle comunicazioni e alla fatturazione degli ultimi sei mesi, ossia delle informazioni che i fornitori di servizi rilevano dagli utenti per attestare l'invio postale o la comunicazione e la fattura; p.es. dati del collegamento (chi ha telefonato con chi e per quanto tempo?). Il contenuto delle telefonate o della posta elettronica non viene invece registrato.

Informazioni tecnico-amministrative: altre informazioni rilasciate in virtù di una decisione, ad esempio numero IMEI di un cellulare, numero IMSI di una carta SIM, copie di contratti o di fatture.

Informazioni semplici: informazioni semplici sui collegamenti di telecomunicazione secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettere a‑c LSCPT. Informazioni alle autorità di perseguimento penale in risposta a domande quali: «A chi appartiene un determinato numero di telefono?» o «Quali numeri telefonici sono registrati a nome di una determinata persona?» A queste informazioni semplici non si applicano le norme procedurali della sorveglianza. In particolare, tali informazioni non devono essere approvate da un giudice e non vale nemmeno l'elenco dei reati dell'articolo 269 CPP.


Indirizzo cui rivolgere domande

Nils Güggi, Servizio SCPT, CSI-DFGP, tel. +41 31 323 36 21



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