Aggiornamento delle ordinanze di esecuzione della «legge sul cioccolato»

Berna, 23.11.2011 - Il 23 novembre 2011 il Consiglio federale ha deciso di rivedere entrambe le ordinanze di esecuzione della legge federale su l’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati. La cosiddetta «legge sul cioccolato» disciplina il commercio dei prodotti agricoli trasformati e consente di compensare l’alto livello dei prezzi delle materie prime per l’industria alimentare svizzera. La revisione delle ordinanze prevede modifiche delle misure di compensazione del prezzo delle materie prime per le uova, il grasso vegetale, lo zucchero e i latticini di base. Sarà inoltre possibile ottimizzare l’utilizzo dei mezzi finanziari a disposizione. Le ordinanze rivedute entreranno in vigore, rispettivamente il 1° gennaio e il 1° febbraio 2012.

Per quanto riguarda la compensazione del prezzo delle materie prime, il compito di decidere in merito alla concessione di contributi all'esportazione per i prodotti di uova e lo zucchero, finora di competenza del Consiglio federale, spetta ora al Dipartimento federale delle finanze (DFF). Lo zucchero non beneficerà, come finora, di contributi all'esportazione, così come nel caso dei prodotti di uova, per i quali s'intende rinunciare a tale forma di contributo, dato che già oggi la maggior parte dei prodotti agricoli trasformati che beneficiano dei contributi all'esportazione contiene uova. In tal modo le risorse finanziarie così liberate potrebbero essere utilizzate per compensare i prezzi delle materie prime nel settore lattiero e cerealicolo. Per quanto riguarda i grassi vegetali, la compensazione dei prezzi delle materie prime nell'importazione dall'UE e dai Paesi terzi viene calcolata sulla medesima aliquota, ciò rende il meccanismo di compensazione più coerente. Il «latte scremato» trasformato non beneficerà dei contributi all'esportazione.

Il Consiglio federale ha inoltre adeguato le procedure e i termini per la presentazione delle domande per il calcolo del contributo in modo da ottimizzare l'utilizzo dei mezzi finanziari a disposizione. Tutte le esportazioni a partire dal mese di dicembre (dell'anno precedente) fino al mese di novembre (dell'anno in corso) rientreranno nel budget dell'anno corrente. In tal modo sarà possibile evitare problemi nella chiusura dell'anno di bilancio.  Per l'attribuzione dei contributi saranno ora determinanti le esportazioni effettive dell'anno precedente; si rinuncia inoltre alla cosiddetta procedura di prefissazione. Tale misura consentirà una migliore pianificazione del budget evitando in tal modo costi eccessivamente onerosi per l'industria e l'amministrazione. 

La legge federale su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati disciplina il commercio dei prodotti agricoli trasformati. Era necessario intervenire dato che le ordinanze di esecuzione della «legge sul cioccolato», nella fattispecie l'ordinanza concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all'esportazione) e l'ordinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati, sono in vigore dal 1° febbraio 2005 e da allora sono praticamente rimaste immutate. Entrambe le ordinanze rivedute entreranno in vigore, rispettivamente il 1° gennaio 2012 e il 1° febbraio 2012.


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