L’esenzione fiscale del soldo dei pompieri entra in vigore nel 2013

Berna, 22.11.2011 - Il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore la legge federale sull’esenzione fiscale del soldo dei pompieri con effetto al 1° gennaio 2013. In futuro, il soldo dei pompieri di milizia sarà quindi esente dall’imposta sino a un certo limite massimo. La legge è stata approvata dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati il 17 giugno 2011.

Per evitare eventuali abusi, in ambito di imposta federale diretta viene fissato un importo massimo del soldo esente da imposta di 5 000 franchi. I Cantoni stessi possono stabilire il limite massimo ai fini dell'imposta cantonale. Entro la fine del 2014 dovranno adeguare le loro leggi al nuovo diritto.

Dato che in Svizzera il settore dei pompieri è disciplinato a livello cantonale, non esiste tuttora una definizione uniforme di soldo dei pompieri. Le nuove disposizioni della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) prevedono l'esenzione fiscale sino al suddetto limite massimo del soldo dei pompieri per prestazioni in relazione all'adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri di milizia. In quanto redditi accessori permangono imponibili le indennità di funzione, le indennità per i quadri, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri.


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