COMCO – Imprese del settore dei profumi e dei cosmetici violano la Legge sui cartelli

Berna, 17.11.2011 - La Commissione della concorrenza (COMCO) ha vietato all’Associazione dei fabbricanti, importatori e fornitori di prodotti cosmetici e di profumeria (ASCOPA) e dei suoi membri lo scambio di informazioni sensibili relative al mercato. Tale scambio è contrario al diritto della concorrenza poiché consente alle imprese coinvolte di adattare il loro comportamento sul mercato. Le imprese non saranno sanzionate perché il loro comportamento non rientra nella categoria degli accordi direttamente sanzionabili.

Grazie a un'autodenuncia di una delle imprese coinvolte, la segreteria della Commissione della concorrenza ha aperto un'inchiesta nei confronti dell'Associazione dei fabbricanti, importatori e fornitori di prodotti cosmetici e di profumeria (ASCOPA) e dei suoi membri. Tra le parti coinvolte vi si trovano le filiali svizzere dei maggiori distributori e produttori del settore cosmetici di lusso e più in particolare Beauté Prestige, Bergerat, Bulgari Parfums, Chanel, Clarins, Coty, Deurocos Cosmetic, Doyat Diffusion, Elizabeth Arden, Estée Lauder, Kanebo Cosmetics, La Prarie Group/Juvena, Laboratoires Biologiques Arval, L'Oréal Produits de Luxe, Parfums Christian Dior, Parfums de Luxe Ltd, Parlux Diffusion, PC Parfums Cosmétiques, P&G Prestige Products, Puig, Richemont, Sisley, Star Cos, Tanner, Tschanz Distribution, Wodma 41, YSL Beauté.

Le imprese implicate avevano formato un cartello attraverso il quale si scambiavano reciprocamente informazioni sensibili sui prezzi, sulle cifre d'affari, sui costi pubblicitari e sulle condizioni generali praticati. Così facendo potevano adattare il loro comportamento sul mercato. Tale coordinazione ha intralciato notevolmente la concorrenza sul mercato di prodotti cosme-tici e di profumeria. La COMCO ha reputato questo scambio di informazioni contrario alla Legge federale sui cartelli e lo ha proibito con decisione del 31 ottobre 2011.

Le imprese non saranno multate perché il loro comportamento non rientra nella categoria degli accordi direttamente sanzionabili. Per contro, una sanzione indiretta contro le imprese coinvolte resta di fatto pendente, se le imprese incriminate dovessero contravvenire alla decisione delle autorità della concorrenza.


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