Previdenza professionale: nessun adeguamento delle rendite per superstiti e d’invalidità

Berna, 20.10.2011 - Il 1° gennaio 2012 le rendite per superstiti e d’invalidità della previdenza professionale non dovranno essere adeguate al rincaro.

Giusta l’articolo 36 capoverso 1 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), le rendite per superstiti e d’invalidità del regime obbligatorio del secondo pilastro devono essere adeguate periodicamente all'evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. Per queste rendite la compensazione del rincaro deve essere concessa per la prima volta dopo tre anni di decorrenza. Gli adeguamenti seguenti avvengono in concomitanza con quelli delle rendite dell'AVS, ossia di regola ogni due anni.

Bisognava quindi decidere, basandosi sull’evoluzione dei prezzi registrata tra il settembre 2008 e il settembre 2011, se adeguare il prossimo anno le rendite per superstiti e d’invalidità il cui diritto era nato nel 2008. Poiché l’indice dei prezzi al consumo del settembre 2011 (99.7; base dicembre 2010 = 100) è inferiore a quello del settembre 2008 (99.8), il 1° gennaio 2012 queste rendite non dovranno essere adeguate.

Le rendite per superstiti e d’invalidità il cui diritto è nato anteriormente al 2008 saranno adeguate in occasione del prossimo aumento delle rendite AVS, ossia al più presto il 1° gennaio 2013.

Le rendite per le quali la LPP non prescrive un adeguamento periodico al rincaro sono adeguate nei limiti delle possibilità finanziarie dell’istituto di previdenza. L’organo supremo dell’istituto decide ogni anno se e in quale misura adeguarle (art. 36 cpv. 2 LPP).


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