Franco forte: Prolungamento della durata massima dell’indennità per lavoro ridotto (ILR)

Berna, 19.10.2011 - Nella sua seduta di oggi, il Consiglio federale ha deciso di prolungare la durata massima dell’indennità per lavoro ridotto da 12 a 18 mesi a partire dal 1° gennaio 2012 e di mantenere il periodo di attesa ridotto. Nel difficile contesto del franco forte il prolungamento della durata massima dell’indennità per lavoro ridotto deve permettere alle imprese di avere una pianificazione delle loro attività più sicura. La relativa modifica di ordinanza entrerà in vigore il 1° gennaio 2012 ed è valida fino al 31 dicembre 2013.

Negli ultimi mesi la valuta svizzera si è fortemente apprezzata. Inoltre, le prospettive congiunturali internazionali sono notevolmente peggiorate. Per la Svizzera ciò lascia presagire un 2012 contrassegnato da un forte rallentamento della crescita economica e da un notevole aumento della disoccupazione e del lavoro ridotto. La disoccupazione dovrebbe restare a livelli molto alti anche nel 2013. Per evitare il più possibile la disoccupazione e consentire alle imprese di pianificare le loro attività con una maggior sicurezza, il Consiglio federale ha deciso di intervenire per tempo, prolungando la durata massima dell'indennità. In tempi economicamente incerti il lavoro ridotto è un mezzo efficace per evitare licenziamenti affrettati. Di ciò beneficiano sia i dipendenti che le imprese. I dipendenti rimangono nell'impresa e sono assicurati e l'impresa può conservare il know-how dei suoi collaboratori.

È possibile percepire l'indennità per lavoro ridotto per al massimo 24 periodi di conteggio, entro un termine quadro di due anni, sino al 31 dicembre 2011. Tale durata del diritto all'indennità si basa sulla legge sulle misure temporanee di stabilizzazione congiunturale, che sarà abrogata il 31 dicembre 2011. Pertanto, dal 1° gennaio 2012 la durata massima ordinaria di riscossione dell'indennità di regola sarà di nuovo di 12 mesi. L'attuale decisione del Consiglio federale porta questi periodi di conteggio a 18 mesi, nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, prolungando così la durata massima per percepire l'indennità di disoccupazione.

La regolamentazione secondo la quale i datori di lavoro si fanno carico di un solo giorno di attesa invece degli originari due o tre rimane valida fino al 31 dicembre 2013. In questo modo l'assicurazione contro la disoccupazione si fa carico di una ulteriore parte dei costi salariali.

Un impiego maggiore del lavoro ridotto permette di limitare l'accesso alla disoccupazione. In linea di massima quindi il prolungamento della durata massima dell'indennità per lavoro ridotto non farà aumentare i costi dell'assicurazione contro la disoccupazione.


Indirizzo cui rivolgere domande

Serge Gaillard, SECO, capo della Direzione del lavoro Tel. 031 322 29 26

Valentin Lagger, SECO, portavoce dell’Assicurazione contro la disoccupazione, 079 423 46 11



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