Conferenza consultiva sulla revisione della legge sui cartelli

Berna, 23.09.2011 - Il 17 agosto 2011 il Consiglio federale aveva deciso di affidare al DFE l’incarico di proibire per legge gli accordi orizzontali sui prezzi, sulle quantità e sulla ripartizione per zone, le imposizioni verticali dei prezzi nonché gli isolamenti geografici, senza tuttavia escludere la possibilità di difesa. In data odierna ha autorizzato il DFE ad organizzare a inizio ottobre una procedura di consultazione sotto forma di conferenza al fine di adeguare l’articolo 5 della legge sui cartelli. Il progetto si inserisce nel contesto dell’apprezzamento del franco ed è volto a contrastare la trasmissione insufficiente dei vantaggi valutari.

Secondo la proposta di revisione, la differenza fondamentale rispetto al diritto vigente consiste nel fatto che l'illiceità degli accordi orizzontali e verticali particolarmente dannosi è data dalla forma dell'accordo e non è necessario comprovare che l'accordo in questione provoca notevoli ripercussioni economiche a scapito della concorrenza. Si prevede di dichiarare illeciti per legge gli accordi sui prezzi, sulle quantità e sulla ripartizione per zone nonché le imposizioni verticali dei prezzi e gli isolamenti geografici, vale a dire le cinque forme di accordi che sono sanzionabili già oggi. 

Dal punto di vista economico, sarebbe tuttavia problematico vietare in generale determinati tipi di accordi. Il rischio sarebbe quello di proibire anche i casi di efficiente collaborazione tra imprese. Il Consiglio federale ritiene pertanto che la definizione di prezzi minimi o fissi e la ripartizione di zone di distribuzione nell'ambito di sistemi selettivi di vendita rimangano autorizzate nei casi in cui sono giustificate da motivi di efficienza economica. La novità è che spetta alle imprese provare i motivi che intendono far valere. A livello di ordinanza e di comunicazione occorrerà precisare che cosa rientra in linea di massima nei guadagni di efficienza.


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capo della Direzione della politica economica,
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