Cooperazione fibra ottica: no alla liberazione da sanzioni per accordi duri

Berna, 05.09.2011 - I contratti per la cooperazione nella fibra ottica nelle città di Basilea, Berna, Lucerna, San Gallo e Zurigo contengono degli accordi cartellari duri, che non possono essere liberati da sanzioni in anticipo. Questo è il risultato di un'approfondita analisi, che la segreteria della Commissione della concorrenza (Comco) ha concluso il 7 settembre 2011. La segreteria non proibisce, con questo risultato, la cooperazione: le imprese ri-schiano però delle sanzioni, se la realizzazione dei loro progetti dovesse intralciare la concorrenza. Segnalazioni di concorrenti lasciano trasparire la possibilità di tali osta-coli.

I partner alla cooperazione hanno fatto uso del loro diritto, di lasciar esaminare le disposizioni più critiche dalla Comco. I partner alla cooperazione volevano così una liberazione legale da sanzioni per un periodo di tempo di circa 40 anni. In questa procedura sono stati ascoltati anche possibili clienti e concorrenti.

I partner alla cooperazione hanno scelto un modello a più fibre per l'accesso alla fibra ottica, un sistema che in sè dovrebbe permettere concorrenza sulla rete a fibra ottica. La segreteria arriva però alla conclusione, dopo un'attenta analisi e dopo aver chiesto agli attori sul mercato, che le clausole sottoposte a giudizio rappresentano degli accordi sulle quantità e sui prezzi, che possono fortemente ostacolare la concorrenza che si vorrebbe raggiungere. Una delle clausole porta alla situazione nella quale altri fornitori di servizi di telecomunicazione si troverebbero confrontati con un monopolio delle imprese elettriche. Allo stesso tempo Swisscom  può impedire che i prezzi per queste offerte diminuiscano.

La segreteria ha spiegato le sue riserve da un punto del diritto sui cartelli ai partner, con un rapporto finale dettagliato: una liberazione dal rischio di sanzioni non è permessa della legge sui cartellli. Delle eccezioni all'applicazione della legge sui cartelli non sono di competenza della Comco. Questo può essere deciso unicamente per via legislativa.

La segreteria si dispiace che, malgrado le intensive discussioni avute con i partner alla cooperazione, non sia stato possibile modificare le clausole più problematiche. Malgrado ciò, la segreteria della Comco non proibisce la cooperazione per la fibra otttica. In effetti, per poter esaminare in che misura le clausole ostacolino concretamente la concorrenza sulle reti di fibra ottica, bisognerà aspettare il loro effetto sul mercato. Per la Comco esistono già dei segnali che lasciano presagire un tale effetto. Perciò le imprese devono assumere la responsabilità di un utilizzazione conforme al diritto sui cartelli delle loro reti di fibra ottica. In caso contrario e se la Comco dovesse determinare delle violazioni della legge sui cartelli, le autorità interverranno secondo le loro competenze legali.


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