Stabilità nel settore finanziario: consentire l’emissione di CoCos in Svizzera

Berna, 24.08.2011 - Le modifiche dell’imposta preventiva dovranno consentire alle imprese elvetiche di emettere in Svizzera, a condizioni concorrenziali, le loro obbligazioni. Queste modifiche sarebbero applicate anche ai nuovi Contingent Convertible Bonds (CoCos). L’emissione di CoCos in Svizzera garantisce l’applicazione del diritto svizzero, per cui viene aumentata la certezza del diritto di questo strumento. Con queste modifiche si vuole al contempo rafforzare la funzione di garanzia dell’imposta preventiva. In data odierna il Consiglio federale ha adottato all’attenzione del Palamento il messaggio con le relative misure. Le prime misure in questo senso sono già state avviate nel quadro del progetto concernente la gestione dei rischi sistemici delle grandi banche («too big to fail»).

Già nel suo messaggio del 20 aprile 2011 concernente la gestione dei rischi sistemici delle grandi banche il Consiglio federale aveva presentato al Parlamento proposte per rafforzare la stabilità nel settore finanziario. Il pacchetto di misure deve impedire che lo Stato debba in futuro impiegare denaro dei contribuenti per salvare imprese di rilevanza sistemica. Tra gli strumenti proposti dal Consiglio federale per rafforzare la base di fondi propri delle banche figurano i cosiddetti CoCos. Si tratta di obbligazioni che al verificarsi di un evento determinante sono convertite in capitale proprio.

All’epoca il Consiglio federale aveva altresì suggerito l’adozione di misure fiscali per promuovere l’emissione di prestiti e quindi anche di CoCos in Svizzera e per rafforzare il mercato svizzero dei capitali. Esso ha optato per l’introduzione graduale delle misure fiscali, proponendo, in una prima fase, il 20 aprile 2011, l’abrogazione della tassa d’emissione sulle obbligazioni e sui titoli del mercato monetario nonché l’esenzione dei diritti di partecipazione dalla tassa d’emissione, purché questi provengano dalla conversione di CoCos.

Con il messaggio ora disponibile, che costituisce la seconda fase, vengono presentate le modifiche relative all’imposta preventiva. Esse sono destinate a consentire l’emissione di obbligazioni in Svizzera a condizioni concorrenziali, compresa l’emissione di CoCos.

Le vigenti condizioni quadro fiscali impediscono l’emissione in Svizzera, a condizioni concorrenziali, di obbligazioni e quindi anche di CoCos. La ragione principale risiede nella vigente imposta preventiva, che viene riscossa dall’emittente (cosiddetto «principio del debitore»), a prescindere dalla persona del beneficiario, su interessi di obbligazioni e che toccherà quindi anche investitori istituzionali esentati dall’imposta, come le casse pensioni. Di conseguenza la maggior parte delle imprese svizzere ha emesso le proprie obbligazioni all’estero anziché in Svizzera, circostanza che genera sia costi supplementari per le imprese, sia perdite a livello di entrate fiscali per la Svizzera a seguito della creazione di valore aggiunto all’estero. Inoltre, l’imposta preventiva non consente di raggiungere completamente l’obiettivo di garanzia, dato che non viene riscossa su interessi di obbligazioni estere, benché queste entrate siano assoggettate all’imposta sul reddito.

Alla luce di queste considerazioni, in ambito di imposta preventiva sugli interessi delle obbligazioni e dei titoli del mercato monetario il Consiglio federale propone di passare dal principio del debitore a quello dell’agente pagatore:

in futuro non dovrà essere l’emittente a riscuotere l’imposta, bensì l’agente pagatore svizzero (di regola una banca; cosiddetto «principio dell’agente pagatore»), il quale conosce i propri clienti ed è in grado di trattenere l’imposta in funzione della persona del beneficiario. In avvenire dovrà essere assoggettato all’imposta preventiva soltanto il pagamento di interessi a una persona fisica domiciliata in Svizzera, con la novità che sarebbero interessate anche le obbligazioni estere. Investitori svizzeri ed esteri che non sono assoggettati all’imposta sul reddito in Svizzera possono essere esentati dall’imposta preventiva. Le modifiche proposte permettono di orientare in maniera mirata l’imposizione alle persone fisiche domiciliate in Svizzera e quindi di garantire le imposte svizzere sul reddito e sulla sostanza. Il principio dell’agente pagatore non è un concetto nuovo, ma viene applicato già nel quadro dell’accordo sulla fiscalità del risparmio con l’UE e costituisce anche la base tecnica delle imposte liberatorie bilaterali previste con la Germania e il Regno Unito. 

Il Consiglio federale persegue in questo modo tre obiettivi:

·         rafforzare la stabilità nel settore finanziario grazie alla possibilità di emettere CoCos dalla Svizzera:

l’applicazione del diritto svizzero aumenterebbe la certezza del diritto riguardo ai CoCos, la cui emissione deve obbligatoriamente avvenire in Svizzera, circostanza che in caso di rischio di insolvenza può essere decisiva per la conversione per quanto possibile senza problemi dei CoCos in fondi propri;

·         potenziare l’attrattiva della piazza svizzera grazie alla rivitalizzazione del mercato svizzero dei capitali:le nuove condizioni quadro fiscali permettono alle imprese svizzere di emettere dalla Svizzera, a condizioni internazionali e concorrenziali, obbligazioni e titoli del mercato monetario svizzeri;

·         aumentare l’equità fiscale grazie al rafforzamento dell’obiettivo di garanzia dell’imposta preventiva:

secondo il diritto vigente il finanziamento esterno al gruppo mediante prestiti avviene per lo più attraverso società estere del gruppo (il debitore non è una persona domiciliata in Svizzera), cosicché gli interessi su questi prestiti non sono più assoggettati all’attuale imposta preventiva. Allontanandosi da questo sistema è possibile rafforzare la funzione di garanzia dell’imposta preventiva e quindi la corretta riscossione delle imposte sul reddito e sulla sostanza.

Le modifiche legislative potrebbero entrare in vigore al più presto il 1° gennaio 2013.


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