Il Consiglio federale precisa i termini di applicazione della rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica

Berna, 17.08.2011 - Il Consiglio federale ha approvato una revisione parziale dell'ordinanza sull'energia che contiene precisazioni e disposizioni complementari per l'applicazione pratica della rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC). Inoltre vengono inasprite le regole per l'etichettatura dell'elettricità, per garantire ai consumatori maggiore trasparenza sulla provenienza dell'energia elettrica da loro utilizzata. Le modifiche entrano in vigore il 1° ottobre 2011.

Dall'inizio del 2009 la Svizzera promuove la produzione di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili mediante la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC), finanziata con un supplemento per chilowattora di consumo versato da tutti gli utenti. Nel giugno 2010, con la modifica della legge sull'energia, il Parlamento ha autorizzato il Consiglio federale ad aumentare dal 2013 il supplemento fino a un massimo di 0,9 centesimi per chilowattora, a seconda delle necessità. Inoltre, a partire dal 2012, sarà riscosso un nuovo supplemento di 0,1 ct./kWh per finanziare le misure di protezione delle acque (come previsto dalla revisione della legge sulla protezione delle acque del dicembre 2009).

La presente revisione dell'ordinanza sull'energia attua le citate modifiche della legge sull'energia e di quella sulla protezione delle acque, e contiene le precisazioni e le disposizioni complementari per l'applicazione della RIC, che si è ritenuto necessario adottare dopo due anni di esperienza pratica.

  • Il supplemento per il finanziamento della RIC, e ora anche di determinate misure di protezione delle acque, viene stabilito dal Consiglio federale in base alle necessità. Attualmente, conformemente all'articolo 15b capoverso 1 della legge sull'energia, il Consiglio federale ha fissato il supplemento a complessivi 0,45 centesimi al chilowattora.
  • Ora, i tassi di rimunerazione per l'energia elettrica prodotta possono essere adeguati non solo annualmente ma, se necessario, anche nel corso dell'anno. Si tiene così conto dell'evoluzione dinamica dei prezzi per le singole tecnologie, in particolare per quella fotovoltaica.
  • L'ordinanza sull'energia appena sottoposta a revisione disciplina ora in modo chiaro come trattare gli impianti rinnovati o ampliati. Per tali impianti, il tasso di rimunerazione viene adeguato alla nuova produzione complessiva facendo riferimento alla nuova classe di potenza. Un'eccezione è costituita dal fotovoltaico: in questo caso il nuovo tasso di rimunerazione viene calcolato tenendo conto proporzionalmente dei tassi di rimunerazione relativi alla potenza originaria e a quella nuova dell'impianto. Il periodo di rimunerazione corrisponde in ogni caso a quello dell'impianto originario. In caso di ampliamenti di notevole entità, il titolare dell'impianto può anche notificare ex novo l'intero impianto; in tal modo il periodo di rimunerazione ricomincia da zero, ma viene applicato il nuovo tasso di rimunerazione, che di regola è più basso.
  • Il nuovo testo dell'ordinanza sull'energia stabilisce la possibilità di infliggere una sanzione in caso di mancato rispetto dei requisiti minimi (riduzione temporanea della rimunerazione al prezzo di mercato e esclusione dal sistema della RIC).
  • Per valutare l'idoneità dei siti degli impianti, l'Ufficio federale dell'energia (UFE), in collaborazione con gli Uffici federali dell'ambiente (UFAM) e dello sviluppo territoriale (ARE) e consultando i Cantoni, elabora raccomandazioni, in particolare per le piccole centrali idroelettriche e per l'energia eolica.
  • Per la pubblicazione di dati statistici sulla RIC, l'Ufficio federale dell'energia può ora fare riferimento a una disposizione specifica contenuta nell'ordinanza sull'energia. Per informazioni in merito a singoli impianti continuano a valere le disposizioni sulla protezione dei dati.

Inoltre, la revisione dell'ordinanza sull'energia comprende modifiche e disposizioni complementari per quanto riguarda l'effettuazione delle gare pubbliche, anch'esse finanziate attraverso il supplemento per la RIC, e disposizioni esecutive per i contributi globali della Confederazione ai Cantoni per l'informazione e la consulenza, nonché per la formazione e il perfezionamento professionale.

Non costituiscono oggetto della presente revisione i tassi di rimunerazione RIC per le singole tecnologie di produzione e i diversi tipi di impianti. Su di essi è attualmente in corso una verifica dal parte dell'Ufficio federale dell'energia. Eventuali adeguamenti saranno messi in consultazione verso la fine del 2011.

Garanzie di origine e etichettatura dell'elettricità

In media il 20%, e in alcuni casi oltre il 90%, dell'elettricità prelevata alle prese di corrente delle case svizzere proviene da "Vettori energetici non omologabili". Già oggi i fornitori di energia elettrica devono motivare ai loro clienti le quote che eccedono il 20%. Per aumentare ulteriormente la trasparenza in merito al mix energetico, l'ordinanza sull'energia, dopo la revisione, prescrive che i fornitori debbano utilizzare tutte le garanzie d'origine di cui dispongono. Inoltre, a partire dal 2013, tutti gli impianti di produzione (ad eccezione di quelli piccolissimi, con una potenza allacciata inferiore a 30 kVA) dovranno essere inseriti nel sistema svizzero delle garanzie di origine. In questo modo, non vi saranno lacune nell'utilizzazione delle garanzie e si eviteranno i doppi conteggi. A questo riguardo, il DATEC ha anche rivisto numerosi punti dell'ordinanza sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità. Il nuovo testo di quest'ultima ordinanza entrerà in vigore insieme alla revisione dell'ordinanza sull'energia, il 1° ottobre 2011.


Indirizzo cui rivolgere domande

Sabine Hirsbrunner, portavoce UFE, tel. 031 325 33 02



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