Estensione in tempi brevi dell’assistenza giudiziaria ai reati fiscali; Entro la metà del 2012 il DFGP prepara un progetto da porre in consultazione

Berna, 29.06.2011 - Come già per l’assistenza amministrativa, il Consiglio federale vuole estendere la cooperazione in caso di reati fiscali anche all’assistenza giudiziaria. Mercoledì ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare entro la metà del 2012 un progetto, da porre in consultazione, concernente la modifica della legge sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e il recepimento dei pertinenti Protocolli addizionali del Consiglio d’Europa.

Dall'introduzione dello standard previsto dall'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE, decisa dal Consiglio federale il 13 marzo 2009, la Svizzera presta assistenza amministrativa anche nei casi di sottrazione d'imposta, per i quali il diritto vigente non prevede alcuna assistenza giudiziaria. Al fine di evitare lacune e contraddizioni, il 29 maggio 2009 il Consiglio federale ha pertanto preso la decisione di principio di adattare il diritto in materia di assistenza giudiziaria alle basi della cooperazione internazionale in caso di reati fiscali.

Nuova strategia

Poiché lo sviluppo dell'assistenza giudiziaria attraverso accordi internazionali si è rivelato un approccio troppo laborioso, il Consiglio federale ha deciso di adottare una nuova strategia che persegue due obiettivi e permetterà di estendere in tempi brevi l'assistenza giudiziaria ai reati fiscali.

Da un lato, la riserva sancita dall'AIMP di non prestare assistenza giudiziaria in caso di reati fiscali, non verrà più applicata ai Paesi con cui la Svizzera ha sottoscritto una Convenzione di doppia imposizione (CDI) secondo il modello di Convenzione dell'OCSE. La riserva fiscale decade per tutti gli strumenti dell'assistenza giudiziaria, ossia per l'assunzione di prove, l'estradizione di persone e l'assunzione del perseguimento o dell'esecuzione penali. La modifica non incide su nessun'altra condizione, segnatamente sulla doppia punibilità, da cui dipende l'assistenza giudiziaria. Tale riserva resta in vigore per i Paesi privi di nuove CDI ai quali continuerà a essere prestata assistenza giudiziaria soltanto nei casi di truffa in materia fiscale. Questo obiettivo si armonizza perfettamente con la graduale apertura in ambito di assistenza amministrativa in materia fiscale.

Dall'altro, recependo i due Protocolli addizionali alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e a quella di estradizione, la Svizzera s'impegna a fornire assistenza giudiziaria senza riserva fiscale. In questo modo viene adottata una normativa omogenea per numerosi Paesi partner che condividono valori e principi legali comuni. Anche dal profilo quantitativo questa cooperazione è particolarmente significativa: i contatti con i 47 Stati membri del Consiglio d'Europa costituiscono infatti i tre quarti circa di tutti i casi.


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