Diagnosi preimpianto: consultazione sull'autorizzazione regolamentata

Berna, 29.06.2011 - Il Consiglio federale ha proposto di sostituire, nella legge sulla medicina della procreazione, il divieto della diagnosi preimpianto (DPI) con un'autorizzazione regolamentata. A tal fine deve essere modificato l'articolo 119 della Costituzione federale sulla medicina riproduttiva e l'ingegneria genetica in ambito umano. L'avamprogetto è posto in consultazione.

Pur rispettando il principio fondamentale della dignità umana, l'avamprogetto posto in consultazione definisce condizioni quadro severe per l'applicazione della diagnosi preimpianto (DPI) alle coppie interessate e prevede sanzioni in caso di un utilizzo per altri scopi. Per DPI s'intende generalmente l'esame genetico di un embrione concepito all'esterno del corpo umano prima del trasferimento nell'utero della madre.

Nella primavera del 2009 il DFI aveva posto in consultazione un avamprogetto per la regolamentazione della DPI che era stato criticato, in particolare, dagli specialisti della procreazione con assistenza medica poiché ritenevano che alle condizioni previste la DPI fosse irrealizzabile. Erano stati particolarmente contestati il mantenimento, da un lato, della regola secondo cui per ogni ciclo di trattamento possono essere sviluppati al massimo tre embrioni (regola dei tre embrioni) e, dall'altro, del divieto della crioconservazione degli embrioni. In questo contesto, il 26 maggio 2010 il Consiglio federale ha deciso di rielaborare alcuni punti dell'avamprogetto. Pertanto saranno modificati non solo la legge sulla medicina della procreazione (LPAM) ma anche l'articolo 119 della Costituzione federale (Cost.), affinché la DPI possa essere effettuata nelle migliori condizioni possibili. Rispetto alla versione del 2009, le principali modifiche previste dall'avamprogetto sono:

  • è applicata un'eccezione alla regola dei tre embrioni per il metodo di procreazione con assistenza medica e DPI: in questo caso preciso, per ogni ciclo di trattamento potranno essere sviluppati otto embrioni al massimo. In tal modo le coppie che desiderano ricorrere alla procreazione con assistenza medica avranno le stesse probabilità di ottenere un embrione trasferibile, qualsiasi metodo (fecondazione in vitro [FIV] con o senza DPI) abbiano scelto;
  • inoltre, in futuro sarà possibile conservare degli embrioni in vista di un ulteriore trasferimento finalizzato alla procreazione. Ciò permetterà di ridurre il numero di gravidanze multiple, particolarmente rischiose per la madre e per i nascituri.

Per contro, il Consiglio federale ha mantenuto il severo disciplinamento delle indicazioni per l'autorizzazione di una DPI. Quest'ultima potrà essere effettuata soltanto se non è possibile evitare in altro modo il rischio concreto che il nascituro sia portatore di una predisposizione genetica a una malattia grave riscontrabile nei genitori. Rimangono vietate tutte le altre possibilità di applicazione della DPI (p. es. la diagnosi di malattie genetiche come la trisomia 21 o la selezione di un «bambino salvatore» volto a donare del tessuto e un organo a un fratello o una sorella malati).

Sia l'introduzione di una «regola degli otto embrioni» per la DPI sia la revoca del divieto di conservare embrioni per tutti i metodi in vitro sono legalmente possibili solo se sarà modificato l'articolo 119 Cost. sulla medicina riproduttiva e l'ingegneria genetica in ambito umano. Dato che il progetto prevede anche la modifica della Costituzione, è necessaria una nuova procedura di consultazione, che è stata avviata dal Consiglio federale e durerà fino al 30 settembre 2011.


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