Le nuove disposizioni sull’imposizione delle partecipazioni dei collaboratori sono applicati dal 2013

Berna, 10.06.2011 - La legge federale sull’imposizione delle partecipazioni dei collaboratori entra in vigore il 1° gennaio 2013. Il Consiglio federale ha fissato questa data d’intesa con i Cantoni, dopo che il termine di referendum è trascorso infruttuosamente. In ambito di imposta federale diretta e di imposte cantonali sul reddito, le azioni e le opzioni dei collaboratori quotate in borsa disponibili o esercitabili vengono tassate al momento dell’acquisto. Le opzioni dei collaboratori non quotate e quelle bloccate verranno ora tassate al momento del loro esercizio.

Sia le azioni liberamente disponibili, sia quelle bloccate vengono tassate al momento dell'acquisto. A causa della scarsa disponibilità di azioni di collaboratori bloccate, il valore venale delle azioni viene ridotto con uno sconto annuale del 6 per cento durante 10 anni al massimo. Questa limitazione importante per la base di calcolo non vale solo per l'imposta federale diretta ma deve essere applicata anche nei Cantoni.

Nel caso delle opzioni dei collaboratori quotate in borsa, liberamente disponibili o esercitabili, il vantaggio conseguito valutabile in denaro viene parimenti tassato al momento dell'acquisto. Per contro le opzioni dei collaboratori non quotate in borsa e quelle bloccate verranno ora tassate al momento del loro esercizio. Di conseguenza  non dovranno più essere valutate in base a complicate formule di matematica finanziaria.

Imposizione alla fonte

Tra l'acquisto e l'esercizio dell'opzione, i titolari di opzioni di collaboratori non quotate in borsa o bloccate possono risiedere ed esercitare un'attività in differenti Paesi. Se il beneficiario ha risieduto in Svizzera durante una parte di questo periodo, la Svizzera ha un diritto proporzionale di imposizione. Questa quota corrisponde alla durata dell'attività svolta in Svizzera dal collaboratore rispetto all'intero periodo intercorso tra l'acquisto dell'opzione e la nascita del diritto all'esercizio. Se al momento dell'esercizio il beneficiario vive all'estero, la società svizzera deve versare la quota proporzionale dell'imposta (la cosiddetta imposta alla fonte). Per l'imposta federale diretta l'aliquota d'imposta ammonta all'11,5 per cento. A causa dell'autonomia tariffaria, i Cantoni possono stabilire liberamente l'aliquota dell'imposta alla fonte estesa. Con l'introduzione del diritto d'imposizione proporzionale, la Svizzera rinuncia alla sua prassi attuale della piena imposizione o di nessuna imposizione.

Il 17 dicembre 2010 il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno approvato la legge federale sull'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori. Il termine di referendum è trascorso infruttuosamente il 7 aprile 2011. Il testo prevede che il Consiglio federale determini l'entrata in vigore delle modifiche di legge decise. Poiché queste ultime riguardano anche i Cantoni, prima di fissare la data il Consiglio federale ha consultato la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF). In un'indagine della CDCF la maggior parte dei Cantoni si è pronunciata per un'entrata in vigore il 1° gennaio 2013.


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