Dal 1° luglio 2011 saranno inasprite le pene per la consegna di droga a bambini e adolescenti

Berna, 25.05.2011 - In futuro chi consegnerà ò venderà droga a bambini e adolescenti dovrà fare i conti con pene più severe. L'inasprimento delle sanzioni è una delle conseguenze della protezione dei giovani voluta nella revisione della legge sugli stupefacenti, che sancisce il principio dei quattro pilastri della politica svizzera in materia di droga – prevenzione, terapia, riduzione dei danni e repressione. Al contempo è attribuita significativa importanza al riconoscimento precoce e alla prevenzione. La nuova legge entrerà in vigore il 1° luglio 2011.

Nella nuova legge, che dà maggior peso alla Confederazione nella coordinazione con i Cantoni, è disciplinato inoltre l'impiego di canapa a scopi medici e sancito il trattamento a base di eroina. Una considerazione speciale è riservata a bambini e adolescenti nell'ambito del riconoscimento precoce: in futuro i servizi pubblici e gli specialisti nei settori di educazione, socialità, sanità nonché giustizia e polizia avranno il diritto di annunciare ai servizi di trattamento e di assistenza competenti i casi di bambini e adolescenti sui quali sono stati riscontrati disturbi da dipendenza o se ne presume la presenza. Chi consegna stupefacenti a bambini e adolescenti, dovrà fare i conti con pene più severe, in particolare se lo fa nelle immediate vicinanze di una scuola.

Rimangono di principio vietati la piantagione e il commercio di canapa, indipendentemente dallo scopo della sua utilizzazione. Ciomalgrado, la legge permette di autorizzare per uso medico farmaci fabbricati su base di canapa o di altri stupefacenti vietati, come l'eroina che, oltre alla morfina, si è dimostrata estremamente efficace come palliativo.
I medici e i veterinari sono tenuti ad annunciare alle autorità cantonali competenti, entro 30 giorni, il cosiddetto «Off-Label-Use», ossia la prescizione di uno stupefacente omologato come medicamento per un'indicazione diversa da quella prevista nell'omologazione.

Al contempo nella legge è sancito il trattamento a base di eroina, applicato con successo in Svizzera già dal 1994. Chi intende sottoporvisi, dovrà anche in futuro adempiere a criteri molto severi. Vengono infatti accettati solo tossicodipendenti che hanno già provato senza successo altre forme terapeutiche o il cui stato di salute non permette altri trattamenti. Per quanto possibile e opportuno, si deve puntare maggiormente sull'astinenza.

La revisione della legge era stata accolta nella votazione del 30 novembre 2008 indetta a seguito del referendum. In prima lettura, la revisione della legge sugli stupefacenti era stata bocciata nel 2004 dal Consiglio nazionale sulla questione centrale riguardante la depenalizzazione del consumo di canapa.

Nuovo diritto d'applicazione
Congiuntamente alla legge, entrano in vigore anche tre nuove ordinanze: l'ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti (ODStup), l'ordinanza sul controllo degli stupefacenti (OCStup) nonché l'ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti (OEStup-DFI). L'OStup disciplina anzitutto il lavoro dell'Ufficio federale della sanità pubblica nell'ambito della prevenzione, della terapia e della riduzione dei danni e la OCStup il lavoro di Swissmedic nel controllo degli stupefacenti omologati come medicamenti. L'OEStup-DFI, che ha carattere puramente tecnico, costituisce la normativa di riferimento sia per la OCStup sia per l'ODStup ed è posta in vigore dal Dipartimento federale dell'interno. Essa ribadisce che la canapa è considerata stupefacente a partire da un tenore di THC pari all'1 per cento.


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Swissmedic: Daniel Lüthi, capo del servizio Relazioni stampa, tel. 031 – 322 02 76, daniel.luethi@swissmedic.ch / media@swissmedic.ch


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