Maggiore sicurezza sulle biciclette a pedalata assistita

Berna, 20.05.2011 - Le biciclette elettriche a pedalata assistita (e-bike) sono sempre più apprezzate e di conseguenza la gamma di prodotti disponibili si fa via via più ampia. Per questo motivo e per aumentare la sicurezza, la Confederazione ha deciso di semplificare le norme vigenti e di adeguarle all’evoluzione intervenuta in campo tecnico, prevedendo la possibilità di integrare un dispositivo di avviamento e di spinta per i modelli leggeri e l’obbligo del casco per i modelli veloci. L’indagine conoscitiva su queste e altre modifiche proposte della legislazione stradale durerà fino al 15 agosto 2011.

Le biciclette elettriche a pedalata assistita continueranno a essere considerate «ciclomotori», ossia veicoli monoposto aventi le ruote disposte in senso longitudinale e con una potenza massima di 1000 watt. Tuttavia, per tener conto dell’evoluzione della tecnica e aumentare la sicurezza, nel quadro dell’indagine conoscitiva sulla revisione dell’ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) e l’ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) la Confederazione propone le seguenti modifiche:

  • Equipaggiamento dei «ciclomotori leggeri» con un dispositivo che supporta l’avviamento e la manovra
    Le e-bike dotate di un ausilio elettrico del pedale fino a una velocità massima di 25 km/h, per le quali è attualmente previsto un contrassegno per velocipedi, dovranno poter essere equipaggiate con un dispositivo che, consentendo di partire agevolmente da fermi o di spingerle con meno fatica a piedi, renderà più facile manovrarle. La potenza del motore non potrà superare i 250 watt e la velocità, senza attivazione dei pedali, i 6 km/h. Seppur non obbligatorio, ai conducenti si consiglia di indossare il casco per motivi di sicurezza.
  • Obbligo di portare il casco per i conducenti di «ciclomotori elettrici a potenza ridotta» e limitazione della pedalata assistita
    Le e-bike con una potenza massima di 500 watt dovranno poter disporre di un sistema di pedalata assistita fino a 45 km/h. Con il solo motore, cioè se non vengono attivati i pedali, non potranno superare i 20 km/h («velocità massima per costruzione»). Per i conducenti si intende introdurre l’obbligo di indossare un casco omologato. Queste biciclette, che attualmente rientrano tra i «ciclomotori con facilitazioni», in futuro passeranno alla sottocategoria «ciclomotori elettrici a potenza ridotta». La targa di controllo di cui oggi devono essere muniti per poter circolare sulle strade resterà comunque obbligatoria.
  • Altri «ciclomotori»
    Anche in questo caso si intende limitare a 45 km/h l’effetto della pedalata assistita. Come previsto finora, questi ciclomotori, se azionati unicamente dal motore, non potranno superare i 30 km/h («velocità massima per costruzione»). Per questi ciclomotori con una potenza massima di 1000 watt e, se dotati di motore a combustione interna, una cilindrata massima di 50 cm3, vige da oltre vent’anni l’obbligo di portare il casco. Anche in futuro potranno circolare se muniti di targa di controllo per ciclomotori.
Oltre alle nuove disposizioni sulle biciclette elettriche a pedalata assistita, la revisione proposta comporta altre modifiche e semplificazioni tra cui:

Equipaggiamento di sicurezza dei veicoli a motore

  • In Svizzera, le automobili immatricolate per la prima volta dovranno essere equipaggiate con sistemi di avvertimento e di assistenza alla guida supplementari (ad esempio sistemi antibloccaggio e sistemi di assistenza alla frenata di emergenza, sistemi di regolazione della dinamica di guida, sistemi di controllo della pressione dei pneumatici e assistenti di mantenimento corsia). L’introduzione di queste novità avverrà in varie fasi e in maniera coordinata con l’UE fino al 2014.
  • I seggiolini speciali integrati nei veicoli dovranno offrire un livello di protezione equiparabile a quelli acquistati separatamente. Ora per i primi sono prescritte unicamente cinture addominali.
  • Le autovetture e i furgoni di nuova omologazione dovranno essere equipaggiati, come nell’UE, di luci di circolazione diurna. Per gli autocarri, i bus e i furgoncini l’obbligo varrà solo a partire dal 1° ottobre 2012.

Importazione diretta semplificata

  • Si prevede di rendere più semplice l’importazione diretta di autovetture nuove dall’UE. In determinate circostanze, l’esame semplificato del veicolo, attualmente obbligatorio, non sarà più necessario. In presenza di una dichiarazione di conformità europea («CoC»), i servizi della circolazione controlleranno solo che il veicolo e la CoC siano corrispondenti e rileveranno i dati necessari per l’emissione dei documenti del veicolo e l’applicazione delle imposte.


Indirizzo cui rivolgere domande

Servizio stampa dell’Ufficio federale delle strade, 031 324 14 91



Pubblicato da

Ufficio federale delle strade USTRA
http://www.astra.admin.ch

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-39241.html