Assistenza amministrativa in materia fiscale: il Consiglio federale presenta adeguamenti al Parlamento

Berna, 06.04.2011 - Il Consiglio federale chiede al Consiglio Nazionale e al Consiglio degli Stati l’autorizzazione ad adeguare allo standard in vigore a livello internazionale in ambito di assistenza amministrativa in materia fiscale le convenzioni per evitare le doppie imposizioni già approvate dallo stesso Parlamento. Con l’adeguamento la Svizzera riconosce che in tutti gli Stati debbano valere le stesse condizioni quadro («level playing field»). Con il messaggio licenziato in data odierna, il Consiglio federale attua gli adeguamenti dei requisti decisi il 13 febbraio 2011 per le domande di assistenza amministrativa.

Le CDI approvate il 18 giugno 2010 dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati con l'Austria, la Danimarca, la Finalandia, la Francia, la Gran Bretagna, il Lussemburgo, il Messico, la Norvegia e il Qatar dovranno essere integrate con la cosiddetta clausola d'interpretazione. Secondo questa clausola, le indicazioni da fornire nella domanda di assistenza amministrativa devono essere interpretate in maniera da non ostacolare uno scambio efficace di informazioni. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) dovrebbe essere autorizzato dal Parlamento a convenire bilateralmente nella forma appropriata la clausola d'interpretazione con questi 9 Stati. In tal modo la Svizzera e il singolo Stato partner non possono interpretare in modo formalistico e restrittivo i requisti posti alle domande di assistenza amministrativa contenuti nella convenzione.

Secondo la decisione del Consiglio federale del 13 febbraio 2011, in futuro l'indicazione del nome e dell'indirizzo del contribuente e del detentore delle informazioni non sarà più indispensabile per l'elaborazione delle domande di assistenza amministrativa - purché l'identificazione possa essere effettuata con altri mezzi e che non si tratti di una «fishing expedition». Poiché non era nota al momento dell'approvazione del Parlamento del 18 giugno 2010, l'interpretazione della clausola deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati affinché sia conforme ai principi dello Stato di diritto e nell'ambito di eventuali procedure di ricorso giudiziarie possa essere considerata come approvata dal legislatore. Per ciascuna delle 10 convenzioni il Consiglio federale presenta pertanto al Parlamento un decreto federale che le completa in ordine alla clausola d'interpretazione. Un simile decreto esiste anche a completamento della Convenzione con gli Stati Uniti d'America, che il Parlamento ha pure approvato in data 18 giugno 2010. Dato che in questa Convenzione la clausola è già contenuta, il Parlamento deve pronunciarsi unicamente sulla sua interpretazione.

Adeguamento a tappe

Secondo il Consiglio federale gli adeguamenti che ha deciso il 13 febbraio 2011 in materia di assistenza amministrativa dovranno essere negoziati con tutti gli Stati partner con cui in precedenza sono state concluse CDI secondo i parametri stabiliti dallo stesso Governo il 13 marzo 2009 nell'ambito della nuova politica in materia di assistenza amministrativa. Per le convenzioni pendenti in Parlamento negoziate in base a questi parametri, il Consiglio federale ha presentato una proposta di riesame. Per le CDI firmate ma non ancora sottoposte al Parlamento per approvazione e che non contengono la clausola d'interpretazione, i necessari adeguamenti devono essere effettuati con lo Stato partner a livello bilaterale. Ciò vale anche per CDI parafate.

Anche dopo l'adeguamento in questione l'assistenza amministrativa potrà essere concessa solo in singoli casi e sulla base di una domanda motivata. Le cosiddette «fishing expedition» (ricerca indiscriminata di informazioni) permangono inammissibili. Di regola, l'identificazione dei contribuenti e dei detentori delle informazioni nelle domande di assistenza amministrativa avverrà ancora sulla base del nome e dell'indirizzo. Con l'adeguamento la Svizzera elimina un prevedibile ostacolo allo scambio efficace di informazioni in questioni fiscali e riduce il rischio di un fallimento nel cosiddetto processo «peer review» del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in questioni fiscali (Forum globale).

La clausola e la sua interpretazione

Secondo la cosiddetta clausola d'interpretazione le domande di assistenza amministrativa devono essere interpretate in maniera da non ostacolare uno scambio efficace di informazioni. Questa regola è già contenuta nelle convenzioni concluse con gli USA, i Paesi Bassi, la Turchia, la Polonia, l'India, la Germania, il Canada, la Corea del Sud, la Spagna, la Slovacchia, Malta, Singapore, la Romania e la Svezia. È prevista una sua integrazione in tutte le altre CDI negoziate secondo lo standard in vigore a livello internazionale. La norma ha il tenore seguente:

«Ai fini dell'applicazione si considera che l'obiettivo del rinvio a informazioni verosimilmente pertinenti consiste nel garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di richiedere informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente è improbabile. Sebbene  le indicazioni da fornire nella domanda di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire la «fishing expedition», esse non devono tuttavia essere interpretate in maniera da ostacolare uno scambio efficace di informazioni».

Mentre la clausola di interpretazione garantisce già la conformità dell'assistenza amministrativa allo standard in vigore a livello internazionale, la prassi in materia necessita ancora di essere concretizzata. Essa stabilisce in particolare che le domande di assistenza amministrativa che non costituiscono «fishing expedition» devono essere accolte se lo Stato richiedente:
a) identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo; e
b) indica, sempre che gli siano noti, il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste. In caso di informazioni mancanti sula persona in possesso delle informazioni, la Svizzera fornisce assistenza amministrativa conformemente allo standard in vigore a livello internazionale se la domanda di assistenza amministrativa soddisfa i principi di proporzionalità e di eseguibilità.


Indirizzo cui rivolgere domande

Beat Furrer,
capo Comunicazione,
Amministrazione federale delle contribuzioni,
tel. 031 324 91 29,
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