L’UFAC aggiorna i requisiti per i servizi di soccorso e di lotta antincendio negli aeroporti

Berna, 16.03.2006 - In base alle pertinenti disposizioni internazionali, l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) ha riveduto i requisiti per i servizi di soccorso e di lotta antincendio operanti sugli aeroporti svizzeri. Per i velivoli adibiti al trasporto di passeggeri a scopo com-merciale aventi una massa al decollo superiore a 2,25 tonnellate, gli scali svizzeri de-vono tenere a disposizione determinati quantitativi di materiale di soccorso e di agenti estintori per ogni tipo di aeromobile. Le compagnie aeree elvetiche che atterrano su aeroporti esteri devono provvedere affinché questo materiale corrisponda alla gran-dezza dei velivoli impiegati.

L’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI) definisce nel quadro dei propri standard i requisiti per i servizi di soccorso e di lotta antincendio che devono essere a disposizione negli aeroporti. Gli scali sono suddivisi in dieci categorie, in funzione delle dimensioni dei velivoli che vi atterrano. Per ognuna di queste categorie è definito il numero minimo dei mezzi da mettere a disposizione per interventi antincendio e di soccorso (numero di veicoli, quantità di agenti estintori). Esempi: per la categoria 1 (velivoli di lunghezza inferiore a 9 metri), entro 3-4 minuti devono essere a disposizione 230 litri d’acqua, per la categoria 10 (velivoli lunghi da 76 a 89 metri) 32'300 litri.

Nel 2005, l’OACI ha reso più severe le prescrizioni in materia di servizi antincendio e di soccorso sugli aeroporti. L’UFAC ha di conseguenza riveduto i requisiti per gli scali svizzeri e le compagnie aeree elvetiche che operano all’estero. I servizi di soccorso e di lotta antincendio devono soddisfare i nuovi criteri fissati dall’OACI negli aeroporti su cui atterrano velivoli adibiti al trasporto commerciale di passeggeri, aventi al decollo una massa superiore a 2,25 tonnellate. Le nuove disposizioni entrano in vigore il 1° aprile 2006. Gli aeroporti e le compagnie svizzere con voli per l’estero devono mettere in atto le necessarie misure entro il 1° luglio. Se una compagnia svizzera vuole atterrare su un aeroporto estero che non dispone delle necessarie strutture di soccorso e di lotta antincendio per il tipo di velivolo impiegato, deve essa stessa provvedere affinché, a destinazione, tali strutture siano potenziate temporaneamente (ossia per le fasi di atterraggio e di decollo).


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Ufficio federale dell'aviazione civile
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