Svizzera e Malta firmano una Convenzione per evitare le doppie imposizioni

Berna, 25.02.2011 - In data odierna Svizzera e Malta hanno firmato a Roma una Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) in materia di imposte sul reddito. La CDI favorisce l’ulteriore sviluppo delle relazioni economiche bilaterali e contiene disposizioni sullo scambio di informazioni secondo gli standard internazionali vigenti.

Oltre allo scambio di informazioni, Svizzera e Malta hanno in particolare convenuto che i dividendi delle imprese associate che detengono una partecipazione minima del 10 per cento nel capitale della società distributrice siano esentati dall’imposta alla fonte. L’esenzione è applicata se la partecipazione è stata detenuta per almeno un anno. Alle stesse condizioni anche gli interessi sono esentati dall’imposta alla fonte. La CDI con Malta prevede parimenti una clausola contro gli abusi, cosicché le riduzioni dell’imposta alla fonte non sono applicabili in caso di strutturazione artificiosa dell’attività commerciale. Infine, alla Svizzera è stato accordato il trattamento della nazione più favorita per l’introduzione di una clausola arbitrale. Se Malta dovesse negoziare una clausola arbitrale con un altro Paese, la clausola convenuta tra la Svizzera e Malta sarebbe automaticamente applicabile.

La CDI con Malta contiene la norma di interpretazione proposta dal Consiglio federale a metà febbraio 2011 in ambito di assistenza amministrativa.

Al termine dei negoziati la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) e le associazioni economiche interessate hanno ricevuto per parere il rapporto sulla Convenzione. Esse sono favorevoli alla conclusione della Convenzione.

Fasi dalla firma fino all’entrata in vigore

Dopo la firma di una convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) il Consiglio federale presenta, per approvazione, la CDI firmata e il relativo messaggio alle due Camere. Il Parlamento decide anche se la CDI deve essere sottoposta al referendum facoltativo. Secondo la prassi in vigore, le CDI che prevedono importanti obblighi supplementari sottostanno al referendum facoltativo. Il 18 giugno 2010 il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno approvato le prime 10 CDI contenenti la clausola di assistenza amministrativa estesa secondo gli standard internazionali.

La convenzione può entrare in vigore solo se il testo è stato approvato anche dallo Stato contraente. Una convenzione entra in vigore al momento della ratifica. Questa avviene tramite l’invio di note diplomatiche o lo scambio di strumenti di ratifica. La data dell’entrata in vigore dipende dall’accordo convenuto. La maggior parte delle 10 convenzioni approvate è nel frattempo entrata in vigore. L’applicazione delle disposizioni poggia sulla regolamentazione contenuta nella convenzione. Le nuove disposizioni sono applicabili normalmente a partire dal 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore.


Indirizzo cui rivolgere domande

Marco Mosca, Divisione degli affari internazionali, Amministrazione federale delle contribuzioni, tel. 031 324 90 91



Pubblicato da

Dipartimento federale delle finanze
https://www.efd.admin.ch/efd/it/home.html

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-37806.html