Svizzera e Singapore firmano una Convenzione per evitare le doppie imposizioni

Berna, 24.02.2011 - In data odierna Svizzera e Singapore hanno firmato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) in materia di imposte sul reddito, che sostituisce l'attuale Convenzione del 1975. La CDI contribuisce all’ulteriore sviluppo delle relazioni economiche bilaterali. La CDI riveduta contiene disposizioni sullo scambio di informazioni che corrispondono agli standard internazionali in vigore.

Oltre allo scambio di informazioni, Svizzera e Singapore hanno in particolare convenuto che i dividendi da partecipazioni determinanti (a partire dal 10 %) nel capitale della società distributrice saranno assoggettati alla fonte con un'aliquota del 5 per cento. I dividendi alle Banche nazionali di entrambi gli Stati contraenti sono esentati dall'imposta alla fonte. In futuro gli interessi saranno assoggettati a un'imposta alla fonte del 5 per cento al massimo. I pagamenti di interessi alle Banche nazionali di entrambi gli Stati contraenti nonché i pagamenti di interessi tra banche svizzere e singaporiane saranno in avvenire esentati dall'imposta alla fonte.

Con riferimento all'assistenza amministrativa, la CDI con Singapore contiene la regola di interpretazione proposta dal Consiglio federale a metà febbraio 2011. Al termine dei negoziati la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) e le associazioni economiche interessate hanno ricevuto per parere il rapporto sulla riveduta Convenzione. Esse sono in maggioranza favorevoli alla conclusione della Convenzione.

Fasi dalla firma fino all'entrata in vigore

Dopo la firma di una convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) il Consiglio federale presenta, per approvazione, alle Camere federali la CDI firmata e il pertinente messaggio. Il Parlamento decide anche se la CDI deve essere sottoposta al referendum facoltativo. Secondo la prassi in vigore, le CDI che prevedono importanti obblighi supplementari sottostanno al referendum facoltativo. Il 18 giugno 2010 le prime 10 CDI contenenti la clausola di assistenza amministrativa estesa secondo lo standard dell'OCSE sono state approvate dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati.

La convenzione può entrare in vigore solo se il testo è stato approvato anche dallo Stato contraente. Una convenzione entra in vigore al momento della ratifica. Questa avviene tramite l'invio di note diplomatiche o lo scambio di strumenti di ratifica. La data dell'entrata in vigore dipende dall'accordo convenuto. La maggior parte delle 10 convenzioni approvate è nel frattempo entrata in vigore. L'applicazione delle disposizioni poggia sulla regolamentazione contenuta nella convenzione. Le nuove disposizioni sono applicabili normalmente a partire dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore.


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