La CFPF raccomanda di respingere le proposte relative alla medicina complementare

Berna, 07.12.2010 - La Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (CFPF) raccomanda di non ammettere i cinque metodi di medicina complementare nel catalogo delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Secondo la CFPF, i metodi non adempiono ai criteri determinanti di efficacia, appropriatezza ed economicità (EAE). Spetta ora al Dipartimento dell'interno prendere la decisione definitiva (DFI) in merito.

Nell'aprile del 2010, le associazioni della medicina antroposofica, omeopatica e di quella tradizionale cinese, nonché della terapia neurale e della fitoterapia, avevano chiesto che l'obbligo di prestazione da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) includesse anche i loro metodi di medicina complementare.

Dopo aver valutato attentamente le cinque domande di ammissione, la CFPF ha espresso il suo giudizio. Nel far ciò, si è basata sui tre criteri di «efficacia», «appropriatezza» ed «economicità» (EAE) che, secondo l'articolo 32 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), devono essere adempiuti affinché i costi siano assunti dall'AOMS.

La raccomandazione

Sulla scorta di un esame approfondito, la CFPF raccomanda al DFI di non ammettere nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nessuno dei cinque metodi della medicina complementare. Secondo la CFPF, tenendo conto dei risultati dei nuovi studi, i criteri di «efficacia», «appropriatezza» ed «economicità» secondo l'articolo 32 LAMal non sono adempiuti. Dopo aver esaminato i suddetti studi, la CFPF è giunta alla conclusione che non vi sono nuovi elementi che giustifichino un ritorno sulla decisione del 2005 e di conseguenza l'ammissione nel catalogo delle prestazioni.

In base alla raccomandazione della Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali, il DFI deciderà in merito all'ammissione nell'AOMS delle prestazioni complementari della medicina complementare.

La CFPF ritiene che per l'attuazione della disposizione dell'articolo 118a della Costituzione federale e per l'ammissione di questi cinque metodi a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dovrebbe essere adeguata la base legale.

Contesto

Il 17 maggio 2009, il 67 per cento del popolo svizzero si è espresso per «la considerazione della medicina complementare» nella sanità pubblica e ha approvato una relativa disposizione costituzionale. L'articolo costituzionale non si esprime su metodi o misure concrete.

Il 29 aprile 2010, le associazioni della medicina antroposofica, omeopatica e tradizionale cinese, nonché della terapia neurale e della fitoterapia, hanno presentato una domanda di ammissione delle loro prestazioni di medicina complementare nel catalogo delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS).  

L'UFSP ha esaminato la completezza delle domande e invitato l'organizzazione mantello (Unione delle associazioni svizzere di medicina complementare) a nominare degli esperti che possano esprimersi in merito alle domande. In seguito il loro parere, insieme ai fascicoli completi e a una stima dell'UFSP sono stati trasmessi alla Commissione consultiva CFPF.

Il compito della CFPF era quello di valutare le domande per emettere una raccomandazione all'attenzione del DFI. La CFPF si compone globalmente di 20 rappresentanti di medici (tra cui ora anche un medico che pratica la medicina complementare), farmacisti, assicuratori malattie, assicurati, Cantoni, della Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi, di un docente di analisi di laboratorio e di rappresentanti dell'etica medica.


Indirizzo cui rivolgere domande

Andreas Faller, presidente della Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (CFPF), tel. 031 322 95 05 o media@bag.admin.ch.


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