La protezione del diritto d’autore nell’epoca della tecnologia digitale; Adeguamento della legge sul diritto d’autore agli standard internazionali

Berna, 10.03.2006 - Berna, 10.03.2006. Oggi il Consiglio federale ha licenziato il messaggio sulla ratifica di due trattati dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) e sulla revisione parziale della legge sul diritto d’autore. Il progetto intende garantire una protezione della creazione artistica, che sia equilibrata e nello stesso tempo adeguata alle esigenze della società dell’informazione.

Il progresso tecnologico ha reso più facile l’approccio alle opere letterarie e artistiche. E questo ha favorito anche la pirateria la cui percentuale nel commercio mondiale è oggi stimata fra il sette e il nove per cento. Il Consiglio federale vuole frenare tale sviluppo migliorando la protezione del diritto d’autore. La Svizzera è pertanto chiamata a partecipare all’armonizzazione internazionale del diritto d’autore e ad adeguare la sua legislazione al livello di protezione che i 127 Stati membri dell’OMPI hanno convenuto con l’approvazione dei due trattati. In ultima analisi tutti ne beneficeranno – anche gli utenti e i consumatori –, perché una molteplice offerta culturale può essere mantenuta soltanto con una protezione del diritto d’autore che consenta una lotta efficace alla pirateria.

Il provvedimento principale per migliorare la protezione del diritto d’autore è l’introduzione di un divieto di eludere le misure tecniche come il blocco dell’accesso a servizi Internet o il blocco della riproduzione su CD e DVD. Il divieto comprende anche la fabbricazione e la distribuzione di software, nonché l’offerta di servizi, per eludere tali dispositivi di protezione. Un organo apposito dovrebbe tuttavia provvedere, in collaborazione con le cerchie direttamente interessate, a che tali dispositivi di protezione impediscano in maniera abusiva utilizzazioni legalmente consentite delle opere. Con questa misura si tiene debito conto dei timori espressi dalle associazioni di utenti e consumatori.

Il diritto dell’autore di diffondere online contenuti protetti andrebbe esteso agli interpreti, ai produttori e agli organismi di diffusione: chi mette a disposizione musica o film per il download mediante sistemi di file sharing può essere chiamato a rispondere in base al cosiddetto diritto online da tutti i titolari del diritto. Per contro il download di opere per uso personale dovrebbe continuare ad essere ammesso senza limitazioni. Non si deve esigere dal consumatore di saper distinguere fra un’offerta Internet legale e una illegale. Anche offerte gratuite o a basso costo possono essere legali. Chi rende possibile a terzi l’accesso al proprio hard disk per lo scambio di file musicali o video (upload), è punibile già secondo il diritto vigente; su questo punto non cambierà nulla.

Per adeguare la legge al cambiamento tecnologico, il progetto comprende tutta una serie di nuove eccezioni alla protezione. Grazie ad esse, il Consiglio federale vuole tener conto degli interessi degli utenti e dei consumatori. Le nuove eccezioni fanno sì che i provider di servizi su Internet non debbano più rispondere delle violazioni del diritto d’autore commesse dai loro clienti, che le biblioteche e gli archivi possano adempire il loro mandato di documentazione anche nel campo del digitale, che l’impiego di supporti audio e audiovisivi sottostia a regole di compenso uniformi e che i disabili possano beneficiare di un accesso agevolato alle opere protette dal diritto d’autore. Infine, allo scopo di evitare la doppia imposizione degli utenti e dei consumatori, cambia la disciplina del compenso sulle fotocopie per uso personale.

Il 6 aprile 2006 si svolgerà presso l’Istituto federale della proprietà intellettuale una conferenza per i media, con la partecipazione dei gruppi d’interesse.


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Carlo Govoni, Istituto federale per la proprietà intellettuale, tel. 031 / 322 49 85



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