Riforma delle ferrovie 2.2: interoperabilità e bandi pubblici nel traffico viaggiatori

Berna, 20.10.2010 - Il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio sulla riforma delle ferrovie 2.2, che disciplina i bandi pubblici nel traffico viaggiatori e adegua la rete ferroviaria svizzera alle norme tecniche in vigore a livello europeo.

Interoperabilità e sicurezza della rete ferroviaria europea
Il secondo pacchetto della riforma delle ferrovie 2 (riforma delle ferrovie 2.2) si prefigge di adeguare la rete ferroviaria svizzera agli standard tecnici in vigore a livello europeo, riducendo così gli ostacoli tecnici al traffico ferroviario internazionale (interoperabilità). La riforma consentirà di recepire le direttive dell'Unione europea (UE) sull'interoperabilità, che garantiscono la continuità e la sicurezza dei trasporti in tutto il continente e contribuiscono a rendere la ferrovia più competitiva nei confronti della strada e dei trasporti aerei.

Bandi pubblici nel traffico viaggiatori
Sulla base delle esperienze maturate negli ultimi anni, la riforma delle ferrovie 2.2 integra nella legge i bandi pubblici, applicati con successo nel settore delle autolinee. Per quanto concerne i trasporti di viaggiatori su ferrovia, la legge ricorre a una formulazione potestativa rinunciando a precisare ulteriormente le disposizioni, secondo il mandato della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale. In generale, la certezza giuridica in materia di bandi pubblici ne risulta rafforzata.

Rafforzata la commissione di arbitrato
La Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria (CAF) viene rafforzata con l'integrazione delle sue funzioni nella legge. In futuro la CAF potrà avviare d'ufficio un'inchiesta nel caso in cui si sospetti che l'accesso alla rete sia ostacolato o concesso in modo discriminante.

Finanziamento dei costi per il mantenimento dei servizi di difesa
Gli atti legislativi creano inoltre una base affinché i gestori dell’infrastruttura forniscano un contributo al mantenimento dei servizi di difesa, cofinanziando i costi di base che i Cantoni devono sostenere per mettere a disposizione i servizi dei vigili del fuoco e di salvataggio.

Base giuridica dei limiti alcolemici
Già oggi è proibito condurre un natante in stato di ebbrezza. Per la navigazione privata non è però stabilito un valore limite di alcolemia che indica la presenza di tale stato, né è prevista l'esecuzione di test dell'alito per accertare la fondatezza di eventuali sospetti, come nella circolazione stradale. Nel quadro delle iniziative volte a migliorare la sicurezza del traffico, il Consiglio federale avrà la competenza di fissare un valore limite del tasso alcolemico a partire dal quale sarà vietato mettersi alla guida di un natante.

Future opzioni per l'assegnazione dei tracciati
Il Consiglio federale conferma l'obiettivo di voler recepire i cosiddetti pacchetti ferroviari 1 e 2 dell'UE, che prescrivono, tra l’altro, l'istituzione di un organismo indipendente per l'assegnazione senza discriminazioni dei tracciati. Considerato che è in corso la rielaborazione dei relativi regolamenti e direttive dell'UE, nel giugno del 2010 il Consiglio federale ha deciso di analizzare approfonditamente vari modelli di attuazione di un accesso alla rete non discriminante. Ciò concerne in particolare il servizio per l'assegnazione dei tracciati, vale a dire l'organismo incaricato di attribuire i diritti di utilizzo della rete ferroviaria in determinati orari. Questa normativa sarà oggetto di un messaggio separato.


La riforma delle ferrovie è un processo continuo: il sistema ferroviario costituitosi nel corso degli anni è stato modificato in fasi successive con la revisione della legge federale sulle ferrovie (1° gennaio 1996) e la riforma delle ferrovie 1 (1° gennaio 1999). Nel 2005 le Camere hanno incaricato il Consiglio federale di presentare la riforma delle ferrovie 2 suddivisa in pacchetti. Lo stato dei lavori è il seguente: 

- il primo pacchetto della riforma delle ferrovie 2 consiste nella revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) che è entrata in vigore il 1° gennaio 2010;
- il secondo pacchetto è costituito dal presente progetto;
- il terzo pacchetto comprende una nuova disciplina del finanziamento dell'infrastruttura. 

A tempo debito il Consiglio federale presenterà inoltre al Parlamento un progetto concernente l'organizzazione del servizio per l'assegnazione dei tracciati.


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Ufficio federale dei trasporti UFT, Informazione 031 322 36 43



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