Il Consiglio federale approva la revisione totale dell’ordinanza sulla protezione d’emergenza

Berna, 20.10.2010 - Il Consiglio federale ha approvato oggi la revisione totale dell’ordinanza sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari (ordinanza sulla protezione d’emergenza). Essa regola le attività preparatorie e i provvedimenti da adottare durante la fase acuta di eventuali gravi incidenti negli impianti nucleari svizzeri, nei quali può verificarsi la fuga di radioattività in misura considerevole. La revisione dell’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011, contemporaneamente alla nuova ordinanza sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali.

La revisione totale dell'ordinanza sulla protezione d'emergenza (RS 732.33) ha preso spunto dalla trasformazione dell'ordinanza concernente l'organizzazione d'intervento in caso di aumento della radioattività (OROIR) nella nuova ordinanza sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (ordinanza sugli interventi NBCN). A causa dei legami con l‘ordinanza sulla protezione d'emergenza, è stato necessario procedere anche all'adeguamento di quest'ultima.

L'ordinanza sulla protezione d'emergenza, oggetto della revisione, definisce:

  • gli scopi della protezione d'emergenza, in particolare la protezione, l'assistenza a l'approvvigionamento della popolazione interessata;
  • le zone: la zona 1 comprende l'area in un raggio compreso fra 3 e 5 chilometri intorno a un impianto nucleare, la zona 2 confina con la zona 1 e include un'area in un raggio di circa 20 chilometri. In caso di incidente grave, per la popolazione residente nelle zone 1 e 2 può sussistere un pericolo tale da rendere necessaria l'adozione immediata, o in tempi stretti, di misure di protezione (evacuazione, assunzione di compresse allo iodio). Tutte le altre regioni della Svizzera appartengono alla zona 3. In tale zona, durante il passaggio della nube radioattiva, misure speciali per la protezione della popolazione non sono di regola necessarie, ma possono essere ordinate, per esempio in relazione ai prodotti alimentari;
  • i compiti degli esercenti degli impianti nucleari, degli organi federali, dei Cantoni, delle regioni e dei Comuni;
  • la possibilità, per i Cantoni, di fatturare agli esercenti degli impianti nucleari i costi relativi alla pianificazione, alla preparazione e alla messa in atto delle misure di protezione d'emergenza;
  • l'ordinanza sulla protezione d'emergenza contiene ora un elenco degli impianti nucleari e una rappresentazione grafica della concezione delle zone. In allegato si trova inoltre l'elenco dei Comuni delle zone 1 e 2, finora contenuto nell'ordinanza sulle compresse allo iodio.


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Marianne Zünd, Portavoce UFE, tel. 031 322 56 75 / 079 763 86 11


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