Salario minimo per il personale domestico

Berna, 20.10.2010 - Il 20 ottobre 2010 il Consiglio federale ha approvato l’ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico). Per la prima volta dall’introduzione delle misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone, avvenuta il 1° giugno 2004, esso stabilisce in tal modo un salario minimo per un dato ramo. Il CNL per il personale domestico entrerà in vigore il 1° gennaio 2011 e sarà valido fino al 31 dicembre 2013 in tutta la Svizzera ad eccezione di Ginevra.

Un CNL che prevede salari minimi vincolanti può essere adottato solo a determinate condizioni. In particolare, se all'interno di un ramo o di una professione vengono ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il luogo, la professione o il ramo.

Misure contro i salari inferiori a quelli usuali per il personale delle economie domestiche private
Nel 2008 la Commissione tripartita della Confederazione per l'esecuzione delle misure di accompagnamento nell'ambito della libera circolazione delle persone (CT della Confederazione) aveva assegnato l'incarico di esaminare le condizioni di lavoro nell'economia domestica poiché alcuni indizi segnalavano la presenza di salari troppo bassi per il personale domestico. Uno studio redatto al riguardo è giunto alla conclusione che nell'economia domestica vengono spesso corrisposti salari nettamente inferiori a quelli usuali. Questi risultati sono confermati dalle osservazioni dei Cantoni, secondo cui un numero crescente di persone provenienti dai nuovi Paesi membri dell'UE con bassi salari sono assunti nelle economie domestiche private. Il 21 novembre 2008 la CT della Confederazione ha pertanto incaricato il Consiglio federale di stabilire un salario minimo per l'economia domestica. Attraverso l'introduzione di salari minimi si intende impedire che, in seguito all'estensione della libera circolazione delle persone ai nuovi Paesi membri dell'UE, nelle economie domestiche svizzere vengano assunte persone a salari molto inferiori a quelli usuali.

Salari minimi tra i 18.20 e i 22.00 franchi
Il CNL prevede tre diversi salari minimi, in funzione della qualifica dei lavoratori. Per i lavoratori non qualificati senza esperienza professionale il salario minimo lordo ammonta a 18.20 franchi all'ora. Per i lavoratori non qualificati con più di quattro anni di esperienza professionale nell'economia domestica il salario lordo è stato fissato a 20.00 franchi all'ora. Il personale qualificato con una formazione professionale di base di tre anni in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) percepisce un salario minimo di 22.00 franchi all'ora e il personale qualificato con una formazione professionale di due anni in possesso di un certificato federale di formazione pratica (CFP) un salario minimo di 20.00 franchi all'ora. Il salario mensile individuale è calcolato in base a questi salari orari, secondo le ore di lavoro settimanali convenute contrattualmente.

Non applicabile agli impieghi di una durata inferiore a cinque ore settimanali presso lo stesso datore di lavoro
Nel CNL per il personale domestico è fissato un salario minimo vincolante per il personale delle economie domestiche private. Le economie domestiche collettive quali case di cura, pensioni, ospedali, ecc. non sono incluse. Il CNL vale unicamente per i rapporti di lavoro con un grado di occupazione minimo di cinque ore in media alla settimana presso lo stesso datore di lavoro. Sono inoltre escluse determinate categorie di lavoratori, in particolare le persone impiegate nell'ambito di una formazione o di uno stage, le persone che si occupano prevalentemente di curare bambini (mamme diurne e baby-sitter), nonché i coniugi, i conviventi e i partner registrati. Non sono considerati neppure i rapporti di lavoro tra genitori e figli o nonni e nipoti. Le persone impiegate nelle economie domestiche agricole non sottostanno al CNL federale se ai loro rapporti di lavoro è applicabile un CNL cantonale per i lavoratori agricoli.

Il CNL per il personale domestico disciplina unicamente il salario minimo
Il CNL approvato dal Consiglio federale fissa unicamente i salari minimi sotto forma di salari orari. Per quanto concerne le altre condizioni di lavoro nell'economia domestica quali la durata del lavoro e del riposo, il diritto alle vacanze, le indennità per i giorni festivi, l'obbligo del datore di lavoro di continuare a versare il salario in caso di malattia, l'indennizzo del lavoro straordinario, il periodo di prova, la disdetta del rapporto di lavoro ecc., rimangono applicabili gli attuali CNL cantonali per il personale domestico o il Codice delle obbligazioni svizzero. Il CNL del Consiglio federale è quindi applicato a complemento delle norme vigenti. Dal campo d'applicazione del CNL per il personale domestico del Consiglio federale è escluso soltanto il Cantone di Ginevra, che ha già introdotto un salario minimo per il personale domestico.



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