Adeguamento delle rendite AVS/AI, nuovi importi limite nella previdenza professionale

Berna, 24.09.2010 - Il Consiglio federale ha deciso di adeguare a partire dal 1° gennaio 2011 le rendite AVS e AI e l'importo delle prestazioni complementari destinato alla copertura del fabbisogno vitale all'attuale evoluzione dei prezzi e dei salari (indice misto). L'aumento sarà dell'1,75 per cento. Al contempo saranno aggiornate anche le basi di calcolo della previdenza professionale.

La rendita minima di vecchiaia passerà da 1'140 a 1160 franchi mensili, quella massima da 2280 a 2320. Gli importi annui destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale nell'ambito delle prestazioni complementari all’AVS/AI ammonteranno a 19 050 (18 720) franchi per le persone sole, a 28 575 (28 080) per le coppie e a 9945 (9780) per gli orfani. Anche gli assegni per grandi invalidi saranno adeguati.

Il contributo minimo AVS/AI/IPG per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa passerà da 460 a 475 franchi l’anno, il contributo minimo per l’AVS/AI facoltativa da 892 a 904.

Costi dell'aumento delle rendite

L'adeguamento delle rendite comporterà un aumento dei costi di circa 765 milioni di franchi (650 milioni per l’AVS e 115 milioni per l’AI) di cui 170 a carico della Confederazione, che copre nella misura del 19,55 per cento le uscite dell'AVS e del 37,7 per cento quelle dell'AI. L'adeguamento delle prestazioni complementari comporterà costi supplementari di 1 milione di franchi per la Confederazione e di 4 milioni per i Cantoni.

Adeguamento degli importi limite nella previdenza professionale

Nella previdenza professionale obbligatoria, la deduzione di coordinamento salirà da 23 940 a 24 360 franchi, la soglia d'entrata da 20 520 a 20 880 franchi. La deduzione fiscale massima ammessa nell'ambito della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) passerà a 6682 franchi (attualmente 6566) per le persone che hanno un secondo pilastro e a 33 408 franchi (attualmente 32 832) per le persone che non dispongono di un secondo pilastro. Anche questi adeguamenti entreranno in vigore il 1° gennaio 2011.

Altri cambiamenti importanti a partire dal 1° gennaio 2011

  • Per il calcolo dei contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, le casse di compensazione necessitano dei dati delle autorità fiscali cantonali. In futuro, per lo scambio dei dati le casse potranno avvalersi della piattaforma della Confederazione Sedex.
  • I contributi delle persone senza attività lucrativa sono calcolati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. In futuro saranno prese in considerazione anche le rendite dell'AVS, mentre quelle dell'AI continueranno a non essere computate.
  • In futuro, chi percepisce prestazioni complementari e non esercita un'attività lucrativa pagherà generalmente solo il contributo minimo.
  • Nell'ordinanza sull’OAVS, il Consiglio federale ha definito le condizioni richieste per il riconoscimento come tale della formazione di un figlio. Questa definizione è importante per determinare il diritto alle rendite per orfani e per i figli (per figli tra i 18 e i 25 anni) e agli assegni di formazione (per figli tra i 16 e i 25 anni).


Indirizzo cui rivolgere domande

031 322 90 57, Martin Kaiser-Ferrari, direttore supplente, Responsabile dell’Ambito Previdenza vecchiaia e superstiti, Ufficio federale delle assicurazioni sociali



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